Decreto Cura Italia: congedi e indennità per il settore pubblico e per tutto il settore sanitario

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, meglio noto come “Decreto Cura Italia”, un provvedimento volto a disciplinare le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con il Titolo II, Capo II, si è dato ampio spazio a un insieme di “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori”. Tra queste è stata prevista all’art. 25 una precisa regolamentazione dei congedi e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché delle speciali misure di ausilio ai dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Le misure previste

I lavoratori pubblici potranno fruire delle stesse indennità varate per il settore privato. È stata introdotta la possibilità di richiedere il congedo parentale straordinario a tutti i genitori (anche affidatari) di figli fino ai 12 anni per un totale complessivo di 15 giorni a partire dal 5 marzo 2020. L’indennità prevista in favore del lavoratore in questo periodo corrisponde al 50% della retribuzione ed è riconosciuta qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • non ci deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione del lavoro (es: lavoratori che beneficiano dello strumento della cassa integrazione);
  • non ci deve essere altro genitore disoccupato;
  • non ci deve essere altro genitore non lavoratore;
  • non deve essere stata fatta richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Il requisito relativo all’età del figlio di 12 anni subisce una deroga nel caso in cui il figlio abbia una disabilità ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per i lavoratori che hanno figli minorenni di età ricompresa tra i 12 ed i 16 anni è stato istituito, per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi, un permesso non retribuito che non comporta alcun riconoscimento di contribuzione figurativa, ma durante il quale vigono il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Qualora i dipendenti pubblici, nei periodi precedenti all’emanazione del Decreto, e cioè fino al 5 marzo 2020, avessero beneficiato dei congedi familiari ordinari, questi verranno convertiti nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Con riguardo alle modalità di erogazione e di richiesta, il Decreto e lo stesso INPS, come da Messaggio n. 1281 del 20.03.2020, chiariscono che queste devono essere disciplinate dalle Amministrazioni pubbliche con le quali intercorre il rapporto di lavoro.

Il congedo parentale straordinario sopra illustrato ammette il cumulo con le seguenti misure di sostegno:

  • giorni di permesso retribuito per legge 104 così come esteso dal Decreto, il quale prevede che, accanto ai 3 giorni al mese previsti originariamente, vengano riconosciuti ulteriori 12 giorni complessivi da utilizzare nei mesi di marzo e aprile, fruibili in un’unica soluzione o frazionabili;
  • prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave;
  • congedi parentali ordinari (si ricorda che il congedo straordinario può essere richiesto anche dai genitori che hanno già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa sul congedo parentale).

Particolari misure per i dipendenti del settore sanitario

Accanto a questa indennità è stata poi prevista una particolare forma di sostegno destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • operatori socio sanitari;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica.

Per queste figure è stato approvato un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino ai 12 anni di età per un ammontare pari a 1.000,00 €. Questo ausilio potrà essere richiesto direttamente all’INPS tramite il suo sito web ovvero tramite il contact center oppure avvalendosi di un patronato. L’importo riconosciuto verrà poi erogato all’interno del libretto di famiglia, anch’esso attivabile dal sito dell’INPS.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN