Lo stato di emergenza imposto all’Italia dall’abbattersi del virus COVID-19 ha portato senz’altro, tra le sue conseguenze, un notevole e diffuso impiego di tutti i mezzi tecnologici a nostra disposizione che ci permettessero di lavorare senza spostarci da casa.
La difficoltà nel raggiungere i consueti luoghi di lavoro ha coinvolto anche le Amministrazioni comunali, ma con un’ulteriore complicazione: gli organi consiliari e giuntali sono, per definizione, organi collegiali, le cui sedute non hanno validità se non viene accertata la presenza fisica di un determinato numero di persone nella stessa aula.
L’art. 38 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) dispone che le modalità di convocazione dell’organo consiliare e di discussione delle proposte siano disciplinate con Regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, lasciando di fatto la facoltà al consiglio comunale di regolamentare i criteri per espletare le proprie riunioni e quelle della giunta in videoconferenza. Tuttavia, finora non sono molti i Comuni che si sono avvalsi di questo strumento.
Dunque, come permettere anche agli enti locali privi di regole in tal senso di continuare a svolgere le loro funzioni, procedendo quantomeno con gli adempimenti più urgenti ed improrogabili ed evitando, al contempo, gli assembramenti?
L’intervento della legislazione nazionale di emergenza è stato tempestivo: l’art. 73, comma 1, del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha previsto per tutti gli organi collegiali delle Amministrazioni pubbliche locali il ricorso alla videoconferenza.
Con questo intervento viene, almeno momentaneamente, bypassato quanto pacificamente prescritto dal succitato art. 38 del TUEL. D’altro canto, è lo stesso art. 73 del Cura Italia a dettare i criteri minimi che ante-emergenza sarebbero rientrati nella competenza dei Regolamenti consiliari. Vengono così imposti:
- fissazione in via preliminare, ad opera del presidente del consiglio o del sindaco, di criteri di trasparenza e tracciabilità;
- identificabilità dei partecipanti;
- regolarità dello svolgimento delle sedute e garanzia dello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
- adeguata pubblicità delle sedute non segrete, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Al di là delle modalità adottate per garantire la presenza di tutti i partecipanti alle riunioni dei consigli e delle giunte, è indispensabile porre un occhio di riguardo nel trovare dei metodi efficaci per assicurare che le sedute pubbliche rimangano accessibili a tutta la cittadinanza anche mediante le dirette online, e non solo con la successiva pubblicazione dei verbali nell’albo pretorio sui siti dei Comuni.
A tal fine, numerosi sono i mezzi di comunicazione e diffusione che la tecnologia mette a disposizione, spesso gratuitamente.
E non è cosa di poco conto, dal momento che le Amministrazioni pubbliche dovranno ingegnarsi il più possibile per sfruttare gli strumenti di cui già dispongono, risorse umane comprese, posto che dall’attuazione dei descritti adempimenti, secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 73, “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Viene da chiedersi, ora, quanti degli organi deliberativi dei Comuni italiani approfitteranno della situazione per portarsi al passo con i tempi e provvedere all’adeguamento dei propri Regolamenti, in modo da poter continuare a ricorrere alla videoconferenza e alla diffusione online delle proprie sedute pubbliche anche dopo la cessazione dell’attuale stato emergenziale.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN