Decreto Liquidità: sospesa fino al 31 maggio la ritenuta d’acconto per professionisti e agenti

Agevolazioni in vista per professionisti e agenti. L’art. 19, co. 1, del DL n. 23/2020 proroga quanto già era stato previsto per il mese di marzo dall’art. 62 del DL n. 18/2020: professionisti ed agenti possono optare per non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

Nello specifico, i “sostituiti” che possono richiedere la sospensione del versamento della ritenuta d’acconto ai sostituti d’imposta sono i seguenti:

  1. i titolari di redditi di lavoro autonomo;
  2. i titolari di redditi derivanti da provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

Tali soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; non devono avere conseguito ricavi/compensi superiori a 400mila euro nel 2019; non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite dovrà essere effettuato dai beneficiari stessi di tale agevolazione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La Circolare 8/E/2020 del 3 aprile scorso ha fornito importanti chiarimenti sui seguenti aspetti:

  1. modalità di fatturazione: il contribuente dovrà emettere fattura senza l’indicazione della ritenuta d’acconto. Nel caso di fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”. Inoltre, in base a quanto stabilito dall’art. 62, co. 7, del DL n. 18/2020, laddove stabilisce “i contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione […]”, è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”.
  2. non rilevanza dei componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale: nel calcolo del limite dei 400mila euro, occorre tenere conto soltanto dei ricavi/compensi effettivi risultanti dalle scritture contabili;
  3. versamento tramite codice tributo apposito: il versamento dovrà essere eseguito, tramite modello F24, indicando un nuovo codice tributo che sarà individuato nei prossimi giorni con una apposita risoluzione dell’agenzia delle entrate.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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