Assistenza fiscale a distanza: ecco le modalità operative

In seguito alle difficoltà determinate dall’emergenza da COVID-19 e al fine di rendere accessibili ai contribuenti i servizi di assistenza fiscale e permettere a tutti i cittadini di usufruire delle prestazioni dell’INPS, il Decreto Liquidità (all’articolo 25)  ha introdotto la possibilità di accedere a tali servizi tramite canali telematici, utilizzando procedure semplificate.

In particolare, con riferimento alla presentazione della dichiarazione 730/2020 (redditi 2019), la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità con cui i Caf e i professionisti abilitati possono operare l’assistenza fiscale a distanza.

Normalmente, affinché il Caf o il professionista abilitato possa accedere alla dichiarazione precompilata e ad alcuni servizi INPS del contribuente, è necessario che quest’ultimo sottoscriva un’apposita delega. In seguito all’introduzione delle misure di distanziamento sociale e delle altre restrizioni allo spostamento dei cittadini, è stato chiarito che la delega sopra menzionata potrà essere sottoscritta dal contribuente e inviata al Caf o al professionista abilitato anche a distanza (senza che il contribuente si debba recare fisicamente nello studio del commercialista) per via telematica (e-mail o sistemi di messaggistica istantanea). Tuttavia, ciò implica che il contribuente riceva la delega predisposta dal professionista, la stampi (con mezzi propri), la sottoscriva, la scansioni e riconsegni il documento al professionista stesso. Qui nasce un problema: e se il contribuente non fosse in possesso di una stampante o di uno scanner, come potrebbe inviare la delega?

Per risolvere tale dilemma e semplificare la procedura di elaborazione della dichiarazione dei redditi, è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di compilare la delega anche in forma libera. Essenzialmente, si potrà scrivere la delega anche a mano, su un foglio bianco (senza quindi la necessità di stamparla), a patto che contenga i seguenti elementi fondamentali:

  • il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • la denominazione del CAF o il nome del professionista;
  • il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
  • la sottoscrizione del contribuente (la firma) e un documento di riconoscimento dello stesso.

Il nuovo modello di delega in forma libera dovrà pertanto essere sottoscritto e potrà essere fotografato unitamente al documento di riconoscimento (anche tramite uno smartphone) ed inviato al Caf o al professionista abilitato tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Viber, ecc.). In merito alla modalità di sottoscrizione della delega si era creata un’incertezza in quanto, nelle bozze iniziali del Decreto Liquidità, si faceva menzione al fatto che i contribuenti che non avessero una stampante e che, quindi, non potessero stampare e firmare il documento, potevano sostituire la firma con un’autorizzazione rilasciata mediante video o tramite e-mail. Tali modalità appaiono molto complicate da attuare in quanto, qualora si optasse per l’invio dell’e-mail, nella stessa il contribuente, oltre a confermare la volontà di delegare il professionista abilitato ad accedere ai dati contenuti nella propria dichiarazione precompilata, deve anche specificare a quale modello di delega fa riferimento (allegando il documento non firmato all’e-mail). Qualora invece il contribuente scegliesse di inviare un video messaggio, dovrebbe riprendere anche la delega sul monitor del proprio computer, affermando verbalmente che intende sottoscrivere proprio quel modello di delega, visibile nella registrazione. Si ritiene che, per quei contribuenti che non hanno la stampante o lo scanner, la modalità più appropriata sia quella della compilazione della delega a mano, come già illustrato in precedenza.

Resta inteso che, una volta finita l’attuale emergenza da COVID-19, il CAF o il professionista abilitato dovranno ricevere dai contribuenti le deleghe originali così compilate e le copie dei documenti di riconoscimento, ai fini dei controlli dell’Agenzia delle entrate.

Arnido Doci – Centro Studi CGN