Il contribuente che invia tardivamente il modello di inizio o variazione dati, oltre il termine di 30 giorni, commette una violazione di carattere formale punibile con una sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro (ex art. 5, comma 6, DLgs. 471/97).
L’Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 86 e 87 del 5 marzo scorso, respinge la tesi della violazione meramente formale, non punibile (ex art. 6, comma 5 bis, D.Lgs. 472/1997) ipotizzata dal contribuente. Tuttavia, la stessa Agenzia ci tiene a precisare che gli uffici valuteranno, nell’ambito della loro attività di verifica, in concreto e a posteriori, se la violazione commessa, nello specifico caso concreto, abbia arrecato o meno pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
Nel caso esaminato nell’istanza di interpello n. 86/2020, il contribuente è identificato ai fini IVA in Italia dal 2016 e il 18 dicembre 2017 ha nominato un nuovo rappresentate legale, provvedendo a comunicare la variazione solo il 30 aprile 2019, con il modello ANR/3. In quel lasso di tempo, nelle LIPE relative al periodo di imposta 2018, è stato indicato il nome del precedente rappresentante legale. Invece, nella dichiarazione annuale IVA/2019, presentata tardivamente, veniva indicato il nuovo rappresentante legale. Il caso si presenta molto simile nell’istanza di interpello n. 87/2020. In entrambe le situazioni, il fatto sostanziale è rappresentato dalla tardiva comunicazione oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 35-ter comma 4 del DPR 633/72 dei dati relativi al nuovo rappresentante legale.
L’Agenzia esclude la possibilità che tali violazioni possano configurarsi quali meramente formali e ritiene siano applicabili le sanzioni amministrative (ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997) che prevedono:
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività di cui all’articolo 35-ter del decreto IVA ovvero di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte, la sanzione da euro 500 a euro 2.000;
- la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se l’obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall’invito dell’ufficio.
Le violazioni in commento, anche con riferimento alla circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, assumono carattere “formale” rientrando tra le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.
L’Agenzia ritiene, quindi, nei casi prospettati dagli istanti, che non ricorrano i presupposti per applicare la causa di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 5-bis,del D.Lgs. n. 472 del 1997, che è prevista per le sole violazioni cd. meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
Pur non trattandosi di violazione meramente formale, i tecnici del fisco richiamano i contenuti della circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, nella quale viene precisato che gli uffici, nell’ambito della loro attività di contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, devono “valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo”. Detta valutazione, pertanto, esula dalle attribuzioni esercitabili in sede di risposta ad interpello, che è strumento finalizzato alla interpretazione delle norme tributarie.
Resta, comunque, salva la possibilità per l’istante di regolarizzare le violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. A tal proposito, con riferimento al caso specifico, nel documento di prassi si fa presente che:
- la dichiarazione annuale IVA 2019 per il periodo d’imposta 2018, è stata presentata oltre il termine ordinario (30 aprile 2019) ma comunque entro il termine di 90 giorni (ex art. 2, comma 7, DPR 322/1998). Trattasi di una violazione a cui si applica la sanzione in misura fissa di euro 250,00 (ex. art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- dalle informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, risulta come il nome del precedente rappresentante legale sia stato indicato anche nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al quarto quadrimestre 2017 e nella dichiarazione annuale IVA 2018 per il periodo d’imposta 2017.
Le violazioni riscontrate risultano sanabili beneficiando del ravvedimento operoso con le riduzioni delle sanzioni in ragione del momento in cui viene posto in essere.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN