Dopo la prima fase di avvio delle misure di sostegno ai lavoratori dipendenti a seguito della dichiarazione di emergenza per il diffondersi del virus Covid-19, che avevano escluso dalla platea dei beneficiari gli assunti dopo il 23 febbraio 2020, con l’emanazione del Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 23 sono state introdotte specifiche modifiche a favore dei rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Inoltre, con la conversione in Legge del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 si sono superate le difficoltà incontrate nei confronti dei rapporti di lavoro in regime di contratto a termine e in somministrazione in scadenza o rinnovati durate la fase emergenziale e nel caso in cui le aziende abbiano attivato procedure di integrazione salariale.
Ma proviamo ad analizzare nel dettaglio le novità qui in esame ripercorrendo i dettati normativi.
Con il D.L. 18/2020 (recentemente convertito in Legge), al fine di affrontare la necessaria fase di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro causata dall’emergenza Covid-19, si erano stabilite specifiche tutele in materia di cassa integrazione guadagni, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga a favore – esclusivamente – dei lavoratori in forza presso le aziende alla data del 23 febbraio 2020.
L’art. 41 del citato D.L. 23/2020, invece, ampliando la portata del recedente provvedimento, ha ammesso alle medesime tutele anche i lavoratori dipendenti qualora assunti dopo il 24 febbraio 2020 ed entro il 17 marzo 2020.
Conseguentemente le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “Covid-19 Nazionale” vengono così ora riconosciute anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Agli stessi saranno così riconosciute le medesime tutele, indennità e periodi di integrazione salariale già concessi a tutti gli altri lavoratori (es: durata 9 mesi, indennità pari all’80% della retribuzione nei massimali stabiliti annualmente dall’Inps, etc).
In argomento anche l’Inps, con il proprio Messaggio del 14 aprile 2020, n. 1607, interviene a chiarire le modalità operative necessarie per ricomprendere i nuovi beneficiari nel caso in cui i datori avessero già presentato domanda di integrazione salariale.
L’Istituto, analizzando e facendo proprie le nuove disposizioni introdotte, precisa che i datori di lavoro possono integrare le precedenti istanze – utilizzando la medesima causale (Covid-19) – presentandone di nuove, nelle quali saranno indicati i nuovi beneficiari, evidenziando nelle note delle stesse il protocollo attribuito alla precedente domanda.
Le procedure sopra indicate risultano valide per gli interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria e per l’assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale. In merito ai Fondi di integrazione salariale alternativa e delle casse integrazione in deroga le modalità di comunicazione dei nuovi destinatari saranno curate direttamente dagli enti e organi preposti.
È opportuno qui ribadire quali siano le misure previste a favore dei lavoratori coinvolti in sospensioni o riduzioni di orario della prestazione lavorativa conseguentemente all’emergenza sanitaria in corso:
- cassa integrazione guadagni ordinaria, per tutte le aziende del settore industriale e dell’indotto nel limite di intervento pari a 9 settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020 e a favore dei dipendenti in forza al 17 marzo 2020;
- assegno ordinario concesso dal Fondo di integrazione salariale Inps ai datori di lavoro che occupino più di 5 lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020 e sempre nella durata di 9 settimane entro e non oltre il 31 agosto 2020;
- assegno ordinario concesso dai Fondi di integrazione salariale alternativi (es. artigianato), a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di lavoratori occupati e a favore dei dipendenti in forza al 17 marzo 2020 per una durata massima stabilita singolarmente dai vari fondi;
- cassa integrazione in deroga – secondo le disposizioni regolamentate dalle singole Regioni – riconosciuta a tutti quei datori di lavoro che non possono accedere a nessun altro ammortizzatore sociale.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative risulta essere quello della fine del quarto mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (termine decorrente dal 14 marzo 2020, data di pubblicazione del Messaggio Inps) o quello diversamente stabilito dalle Regioni per quanto attiene la cassa integrazione in deroga.
La seconda novità introdotta dalla Legge di conversine del D.L. 18/2020 offre una c.d. interpretazione autentica delle disposizioni in tema di ammortizzatori sociali sancite dal medesimo decreto nel quale, ora, viene inserito il nuovo art. 19-bis.
Il passaggio normativo – concernente i contratti a termine e quelli in somministrazione – chiarisce definitivamente che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai datori di lavoro che risultano destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Quanto previsto permette, pertanto, ai datori di lavoro di derogare:
- al generale divieto all’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato (art. 20, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81);
- alla necessità di osservare un periodo di intervallo in caso di avvicendamento tra più contratti a termine (c.d. Stop % Go) della durata di dieci o venti giorni qualora il contratto a termine precedente abbia una durata rispettivamente sino o superiore a 6 mesi (art. 21, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81);
- al divieto di avviare contratti di somministrazione (sia a tempo determinato che staff leasing) presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.
Considerato il nuovo quadro normativo, ai datori di lavoro sarà pertanto concesso – per la sola fase emergenziale – prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione attualmente in essere o rinnovare quelli precedentemente scaduti senza dover osservare il periodo di stop & go. Rimane valida comunque la necessità di apporre le previste condizioni e motivazioni secondo le disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2015.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato