I liberi professionisti neo iscritti e privi di reddito professionale dichiarato nel 2018 hanno diritto – alle medesime condizioni già previste per i loro colleghi più anziani – a richiedere i 600,00 € messi a disposizione per i liberi professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.
Il chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla seguente FAQ:
“Ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del D.L. n. 18/2020, il riferimento al reddito percepito nell’anno di imposta 2018 – introdotto con Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 – esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020?”
Nel dare risposta negativa, il Ministero evidenzia che liberi professionisti iscritti alla Cassa di previdenza professionale tra il 2019 e il 2020 potranno accedere autocertificando il reddito complessivo anche non professionale percepito nel 2018, che deve essere ricompreso nei limiti già previsti dalla citata norma. Per ulteriori informazioni si rimanda all’articolo “Bonus 600 euro per professionisti: i requisiti per farne richiesta alle Casse”.
La richiesta dovrà essere presentata alla propria Cassa di appartenenza entro il 30 aprile. Per ulteriori dettagli in merito alle procedure relative alle principali Casse previdenziali dei professionisti, si rimanda a “Bonus 600 euro: assalto ai siti delle casse previdenziali. Ecco le procedure ente per ente”.
Saranno le singole Casse a verificare di volta in volta il possesso dei requisiti e a procedere all’erogazione dell’importo in base all’ordine cronologico di presentazione.
Si riporta, per completezza, la risposta integrale:
“Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (art. 1, comma 2) riconosce l’indennità di 600 Euro a coloro che:
- a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- b) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla indennità è rappresentato, dunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione. Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal D.L. del 28 marzo 2020.”
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN