Ecobonus: come funzionano i controlli a campione dell’ENEA?

L’art. 14, comma 2-quinquies, del DL n. 63/2013 prevede che l’ENEA possa effettuare controlli sulle attestazioni di prestazione energetica degli edifici e sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali per risparmio energetico. Le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli sono state definite dal Decreto 11 maggio 2018, che consente all’ente di procedere con due tipologie di controlli:

  • documentali;
  • in situ.

L’art. 2 del Decreto 11 maggio 2018 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno, l’ENEA elabora un programma di controlli a campione sulle istanze presentate dai contribuenti sul portale, relative ad interventi agevolabili conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione soggetto a controllo è definito nel limite massimo dello 0,5% delle domande caricate sul sito dell’ENEA, tenendo conto in particolare di quelle pratiche che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  1. sono relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  2. presentano la spesa più elevata;
  3. presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ente comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario, o all’amministratore di condominio in caso di interventi su parti condominiali, tramite raccomandata A/R o PEC. Successivamente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario (o l’amministratore di condominio) deve trasmettere via PEC all’indirizzo enea@cert.enea.it tutta la documentazione tecnica necessaria per la fruizione della detrazione fiscale e quella attestante il pagamento delle somme. L’esito del controllo verrà comunicato dall’ENEA entro 90 giorni e sarà negativo:

  1. nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente;
  2. nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal Decreto 11 maggio 2018, dal DL n. 63/2013 e dalle altre norme nazionali e regionali applicabili;
  3. nel caso in cui si riscontri l’indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché strettamente connessa all’attività di controllo.

Ma il controllo non si chiude con la verifica documentale svolta secondo le modalità di cui sopra. Infatti, tra le istanze soggette al controllo documentale, viene selezionato un 3% di pratiche da sottoporre ad un ulteriore controllo in situ, tramite sopralluogo. L’avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di 15 giorni, con lettera raccomandata A/R o PEC in cui sono specificati il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo. Si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione (o dell’amministratore per conto del condominio), e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori. Al termine del controllo, viene redatto un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Si produrrà un esito negativo se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione presentano difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate e se si registrano comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistenti ad esempio nel diniego di accesso all’edificio oggetto di ispezione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/