Bonus domotica: detrazioni confermate al 65%

L’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (cd. building automation) che consentono la gestione automatica degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione delle unità abitative è detraibile, così come stabilito dal comma 88 della Legge n. 208/2015.

L’ENEA, in data 25/03/2020, ha aggiornato il vademecum sulla detrazione in commento, chiarendo, in uno schema di sintesi, chi sono i beneficiari di tale agevolazione, per quali edifici è consentito e a quanto ammonta l’entità del beneficio fiscale.

Possono beneficiare della detrazione fiscale del 65% tutti i contribuenti che:

  • sostengono concretamente le spese per l’installazione e la messa in opera, nelle unità abitative, di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

L’intervento deve essere effettuato su edifici che, alla data di inizio dei lavori, siano esistenti (accatastati o con richiesta di accatastamento in corso) e dotati di impianto termico.

La detrazione è ammessa nella misura del 65% delle spese sostenute, senza limite di importo.

Nello specifico le spese ammissibili sono:

  • la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici;
  • le correlate prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.).

Attenzione però: nel caso in cui i dispositivi per il controllo da remoto siano stati installati nell’abitazione nell’ambito di un più vasto intervento di riqualificazione energetica (ad esempio l’installazione di pannelli solari), la detrazione va calcolata tenendo conto del limite massimo di spesa ammesso per la tipologia di intervento principale. Pertanto, se il contribuente installa i dispositivi multimediali in commento senza eseguire nessun altro intervento di riqualificazione energetica, la spesa detraibile è il 65% dell’intero importo sostenuto (senza alcun limite). Se, al contrario, il contribuente esegue tali lavori nell’ambito di un intervento di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la spesa concorrerà al limite massimo di spesa agevolabile di 92.307,69 euro prevista per tale tipologia di lavori.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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