ENEA: la mancata trasmissione comporta decadenza anche per il bonus ristrutturazioni?

La normativa vigente prevede che sia necessario inviare la scheda descrittiva all’ENEA per beneficiare delle agevolazioni per tutte quelle opere che comportano un risparmio energetico. Ma il mancato adempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal beneficio fiscale? E questa regola vale sia per interventi di ristrutturazione che di riqualificazione energetica?

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha prescritto l’obbligo di trasmissione all’ENEA delle informazioni riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano anche una riduzione dei consumi. Tra le spese soggette alla nuova imposizione rientrano a titolo esemplificativo: la posa in opera di serramenti comprensivi di infissi, la coibentazione degli edifici, l’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale adempimento era già obbligatorio per tutte le spese relative ad interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (c.d. ecobonus), che, rispetto al bonus ristrutturazioni, comportano, nella maggior parte dei casi, anche una percentuale di detrazione più elevata (in merito si veda: Ecobonus 2020: a quanto ammonta il vantaggio fiscale per i contribuenti?).

Cerchiamo di capire assieme in cosa consiste questo onere e le conseguenze di un’eventuale inottemperanza.

Per tutte quelle opere che producono un risparmio energetico è necessario trasmettere, in via telematica o a mezzo raccomandata, all’ENEA le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda relativa agli interventi realizzati. Tale adempimento va assolto entro 90 giorni dalla data di fine lavori, che può corrispondere al giorno del “collaudo”, o essere certificata da altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa (Circolare Agenzia delle entrate nr. 21/E del 23.04.2010, risposta 3.1). L’ENEA effettua, a campione, dei controlli per verificare il rispetto delle procedure e la spettanza della detrazione fiscale, come spiegato in Ecobonus: come funzionano i controlli a campione dell’ENEA?. Se il termine di 90 giorni non è stato rispettato è possibile operare la remissione in bonis. Tale istituto permette di sanare l’inosservanza se non sono già intervenute verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria e, comunque, entro la prima dichiarazione dei redditi utile, pagando 250 € (per ulteriori precisazioni si veda: Remissione in bonis: obbligatorio l’utilizzo del modello F24 elide). Tale somma, che potrebbe risultare non di poco conto, permette però di non perdere ingenti somme di denaro; basti pensare a quanto può costare effettuare l’installazione di un cappotto termico e a quanto è possibile recuperare nel dichiarativo.

Cosa accade se non si invia la scheda descrittiva all’ENEA e non si effettua, nei tempi, la remissione in bonis?

Sicuramente comporta la decadenza dal beneficio per l’ecobonus, ma inizialmente era incerto il destino per quegli interventi di recupero del patrimonio edilizio che solo con la Legge di Bilancio 2018 erano stati assoggettati al medesimo adempimento. Dopo un dibattito acceso e numerosi interrogativi, l’Agenzia delle entrate si è espressa con la Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 in cui chiarisce che “la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico […], seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”. A tale conclusione è possibile giungere, come spiega l’Amministrazione finanziaria nello stesso documento, anche considerando che:

  • non vi è alcuna previsione normativa che preveda la decadenza dal beneficio, né nella Legge di Bilancio 2018 né in disposizioni successive;
  • il Decreto interministeriale n. 41 del 1998 definisce le regole generali in materia di controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni e, in particolare, all’art. 4 elenca i casi di diniego del beneficio, tra i quali non è citata la tardiva o omessa trasmissione all’ENEA dei dati.

In conclusione, sebbene tale adempimento risulti normativamente imposto al contribuente che esegue lavori che comportino un risparmio energetico, l’inosservanza implica la decadenza dal beneficio fiscale solo se si intende usufruire dell’ecobonus, non se si tratta di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Giulia Zanotto – Centro studi CGN