Come ormai noto, le spese sostenute dal contribuente per la propria istruzione e per quella dei propri familiari e figli a carico sono detraibili in fase di elaborazione del modello 730, al rigo E8-10/cod.12, o del modello Redditi, al rigo RP8-10/cod.12. Chiariamo quali sono i nuovi limiti per le somme detraibili e le regole per ottenere il beneficio.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le spese che permettono di beneficiare di questa agevolazione fiscale:
- tassa di iscrizione alla scuola e spese sostenute per la frequenza;
- mensa scolastica (in questo caso, la detrazione è riconosciuta sia se il servizio viene fornito dal Comune sia se è reso da altri soggetti);
- spese per l’assistenza al pasto;
- pre e post scuola;
- contributi obbligatori;
- contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- assicurazioni deliberate dall’Istituto;
- gite scolastiche;
- servizio di trasporto scolastico da chiunque reso e anche se non viene deliberato direttamente dalla scuola (a tal proposito si ricorda che nel caso di servizio di trasporto urbano ed extraurbano sarà possibile beneficiare della detrazione non al rigo E8/cod.12 bensì all’E8/cod.40).
L’agevolazione riguarda le spese sopra elencate sostenute in favore di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado siano esse pubbliche, private o paritarie.
A queste si aggiungono i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, per i quali è possibile fruire della detrazione solo per la quota d’iscrizione relativa a corsi di formazione istituiti in base all’ordinamento precedente il DPR n. 212 del 2005. Per le quote pagate per la frequentazione dei nuovi corsi si potrà invece beneficiare della detrazione seguendo i criteri riferiti alle spese universitarie.
La documentazione da esibire per poter beneficiare della detrazione del 19% è costituita dalla certificazione rilasciata dall’ente, dalla fattura o dai bollettini, che riportino il nome dell’alunno, la causale e l’importo versato.
Al fine di ripartire la spesa tra i genitori, si ricorda che per il rigo in oggetto i criteri da seguire sono i seguenti:
- documento intestato al figlio: la spesa può essere ripartita al 50% tra i genitori;
- documento intestato a un solo genitore: la spesa deve essere detratta al 100% da questo genitore, senza possibilità di annotazione.
Ancora, per le dichiarazioni 2020, riferite all’anno d’imposta 2019, sarà possibile fruire del beneficio fiscale indifferentemente dal metodo di pagamento. Sarà applicabile dalla prossima dichiarazione di redditi 2021 la norma che prevede la possibilità di detrazione solo a fronte del pagamento tramite mezzi tracciabili.
Anche per l’anno 2019 è stato confermato il progressivo aumento del limite delle somme detraibili per le spese scolastiche, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, la quale ha stabilito una graduale crescita dei limiti in un arco temporale di tre anni. Si è infatti passati dal limite di 400,00 € previsto per le spese sostenute nell’anno 2015 al nuovo importo massimo di 800,00 € nel 2019 (importo già confermato anche per le somme versate nel 2020).
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN