Con l’intento di superare la fase di emergenza da Covid-19, Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi professionali, al fine di sostenere gli studi professionali iscritti, riconosce un contributo per ogni lavoratore dipendente interessato da sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a seguito di eventuale intervento di un ammortizzatore sociale (F.I.S. e CIG in deroga).
Nello specifico, Ebipro eroga:
- un contributo integrativo di € 250 per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori sia stata accolta;
- un contributo straordinario giornaliero (per un massimo di 9 settimane) per i casi di sospensione, riproporzionato in caso di riduzione dell’orario di lavoro, di € 19,00 (arrotondato al centesimo) per le retribuzioni lorde mensili fino ad € 2.159,48 e di € 23,00 (arrotondato al centesimo) per le retribuzioni lorde mensili oltre € 2.159,48 per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori previsti dalle normative vigenti non sia stata accolta esclusivamente per incapienza delle risorse stanziate.
La disciplina per l’accesso al beneficio e la procedura per inoltrare la richiesta sono disciplinate dal Regolamento del 6/4/2020, nel quale si specifica che, tra i requisiti per beneficiare della prestazione, è necessario che gli studi/aziende siano in regola con l’iscrizione e con la contribuzione relativa ai 6 mesi precedenti la richiesta e dovuta alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella dei dipendenti.
La procedura stabilisce che il contributo sia anticipato al lavoratore dal datore di lavoro, previa autorizzazione da parte di Ebipro con voce specifica “Anticipo contributo Ebipro Covid-19”, inserendolo nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.
I contributi possono essere richiesti alternativamente ed una sola volta nel corso dell’iscrizione alla bilateralità. Inoltre, al fine di permettere ad Ebipro di verificare la regolarità contributiva e la capienza delle risorse stanziate, il datore di lavoro deve presentare entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento o diniego agli ammortizzatori (una sola volta ed in un’unica soluzione) la richiesta di autorizzazione. Solo successivamente all’autorizzazione da parte di Ebipro, il datore di lavoro potrà erogare le anticipazioni ed inviare, entro il mese successivo, copia delle buste paga da cui risulti la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori e copia del Libro Unico del Lavoro in cui sia evidenziata l’anticipazione al lavoratore del contributo integrativo (in caso di avvenuto accoglimento della richiesta di accesso agli ammortizzatori) o del contributo straordinario (in caso di diniego), quest’ultimo per un massimo di 9 settimane, così come autorizzati. Ebipro, una volta completate le verifiche, provvede alla corresponsione del contributo entro 2 mesi dalla presentazione della domanda.
Va precisato, inoltre, che i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti che alla data del 1° aprile 2020, non siano iscritti alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), possono comunque beneficiare di una delle prestazioni erogate da Ebipro e delle misure introdotte da Cadiprof per l’emergenza Covid-19.
In tal caso, gli studi potranno versare la somma di € 132 per ciascun lavoratore dipendente (pari a 6 mesi di contribuzione arretrata), registrandosi sul portale dedicato alle iscrizioni ed inviando, oltre alla richiesta delle prestazioni secondo le procedure previste, il modello F24 da cui risulta il pagamento di €132 e il periodo di riferimento (da 10/2019 a 03/2020). Quanto sopra ha validità fino al 31 maggio 2020, fatte salve ulteriori proroghe.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato