Il contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25 del Decreto Rilancio (DL 34 del 19/5/2020) è una delle misure più importanti e attese dagli operatori economici duramente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Analizziamone nel dettaglio i contenuti essenziali con evidenza dei soggetti ammessi, di quelli esclusi, nonché dei requisiti e delle condizioni che devono ricorrere per ottenere il beneficio.
I soggetti che possono richiedere la misura di ristoro sono i seguenti:
- imprese con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
- lavoratori autonomi con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
- titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.
La condizione essenziale per poter essere ammessi al beneficio riguarda il calo del fatturato in quanto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Per esempio, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 6.000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 4.000 euro. Ecco qui un utile foglio di calcolo a cura del Dottor Fabrizio Fusconi.
Il contributo spetta, anche in assenza della predetta condizione, ai contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. La condizione del calo del fatturato aprile 2020 vs/aprile 2019 non ricorre se si tratta di soggetti che hanno iniziato l’attività nel primo trimestre 2019. Se invece è possibile effettuare un confronto rispetto al calo del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.
Restano esclusi, a prescindere da qualsiasi condizione:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza del beneficio del contributo;
- gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR);
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996);
- coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020.
Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:
- indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
La norma in commento non cita tra i soggetti esclusi gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020 e che continueranno a beneficiarne a seguito del Decreto in commento.
Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Rispetto al criterio di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. Sul punto diventa dirimente la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo dove viene affermato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi viene effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile, fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Sussistendo la riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché dell’IRAP.
Per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN