Decreto Rilancio: proroga congedo straordinario, bonus baby-sitting e permessi Legge 104

La pubblicazione del “Decreto Rilancio”, Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha prorogato le misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli, precedentemente introdotte dal Decreto “Cura Italia”.

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), aveva previsto le seguenti misure di sostegno per i genitori lavoratori:

  1. il congedo parentale straordinario;
  2. il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  3. gli ulteriori giorni di permesso mensili per i beneficiari della legge n. 104/92.

Dato il protrarsi della chiusura degli istituti scolastici, il “Decreto Rilancio” appena pubblicato ha esteso tali misure: vediamo come.

Il congedo parentale straordinario

Il “Decreto Rilancio” proroga di ulteriori 15 giorni i precedenti 15 giorni di congedo parentale straordinario, portandoli ad un totale di 30 giorni.

I giorni di congedo straordinario devono essere fruiti nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, in maniera continuativa o frazionata, e possono essere richiesti dal genitore naturale o affidatario purché l’altro genitore lavori e non sia disoccupato, senza lavoro o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (ad esempio cassa integrazione, NASpI o reddito di cittadinanza).

Per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, l’importo del congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione, mentre i genitori con figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni possono richiedere l’astensione dal lavoro ma senza alcuna indennità economica.

Ricordiamo le modalità di presentazione della domanda di congedo in base alla tipologia di lavoratore:

  1. Genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni: devono presentare domanda di congedo COVID-19 al proprio datore di lavoro e all’INPS.
  2. Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS, dal momento che non è prevista alcuna indennità economica.
  3. Genitori lavoratori del settore privato: devono presentare la domanda di congedo COVID-19 direttamente alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni fornite dalla stessa.
  4. Genitori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno: possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
  5. Genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto i limiti previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale: devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS. Per tali categorie di lavoratori, però, gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale.

Il bonus baby-sitting

In alternativa al congedo parentale straordinario, i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni hanno la possibilità di richiedere un contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il “Decreto Rilancio” ha raddoppiato l’importo di tale contributo, portandolo da 600 a 1200 euro; per i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per le forze di polizia, invece, il bonus viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro.

Il medesimo Decreto ha introdotto anche la possibilità di utilizzare tale contributo non solo per retribuire una baby-sitter a domicilio ma anche per pagare i cosiddetti “centri estivi” (“servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali centri ricreativi”).

Come previsto per il congedo straordinario, anche il bonus baby-sitting deve essere utilizzato nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020.

La domanda di contributo deve essere effettuata dal genitore richiedente, in modalità online sul sito dell’INPS tramite uno dei seguenti dispositivi:

  • PIN rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa alla presentazione sul portale web dell’Istituto, la domanda di bonus baby-sitting può anche essere inoltrata tramite:

  • il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile), comunicando all’operatore del Contact center la sola prima parte del PIN;
  • gli Enti di Patronato.

Si ricorda che il bonus viene erogato a dipendenti privati e pubblici mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50; di conseguenza anche le prestazioni lavorative devono essere retribuite con lo stesso strumento: sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (baby-sitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito INPS.

I permessi retribuiti per i beneficiari della Legge 104

Il “Decreto Rilancio” ha raddoppiato anche i 12 giorni mensili di permesso aggiuntivi previsti dal “Decreto Cura Italia” per l’assistenza ai familiari disabili, portandoli a 24. Tali permessi, però, dovranno essere necessariamente utilizzati nei mesi di maggio e di giugno 2020.

Si ricorda che le modalità di richiesta delle giornate di permesso variano a seconda che il lavoratore sia già in possesso di provvedimento di autorizzazione o meno:

  • il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi in corso di validità non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
  • il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni;
  • i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili;
  • per i lavoratori del settore pubblico le modalità di fruizione dei permessi sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, quindi la richiesta non deve essere presentata all’INPS ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Sara Leon – Centro Studi CGN