Le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza non rientrano tra gli oneri detraibili, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera e) del TUIR e, in ragione di quanto disciplinato dalla successiva lettera i-sexies), non sono detraibili nemmeno le spese di alloggio. A stabilirlo è l’Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n° 53 del 12/02/2020.
Il contribuente istante ha riferito che il proprio figlio frequenta una scuola professionale privata di danza all’estero. La scuola in oggetto ha una durata di tre anni, al termine dei quali rilascia un regolare diploma idoneo allo svolgimento di attività professionali nel settore artistico della danza.
Sulla base delle condizioni sopra esposte, il contribuente avrebbe ritenuto legittimo detrarre fiscalmente dal proprio reddito sia le spese sostenute per la frequenza che quelle di alloggio.
L’Agenzia delle entrate, respingendo la soluzione interpretativa dell’istante, ha inteso ribadire, in prima battuta, che l’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato il sistema di detrazione ai fini Irpef delle spese di frequenza scolastica che sono state nettamente distinte da quelle universitarie.
La norma richiamata ha apportato una modifica alla lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR che, nella sua nuova formulazione, riguarda la detrazione delle sole spese di istruzione: il legislatore, inserendo nel testo del suddetto art.15 del TUIR la lettera e-bis), ha infatti disciplinato la detrazione relativa alle sole spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, e secondarie di secondo grado.
In particolare, questa ultima disposizione sancisce che possono essere detratte nella misura del 19% dall’imposta lorda, “Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all’art. 1 della legge 10 marzo del 2000, n.62 e successive modificazioni.”
L’Amministrazione finanziaria, riferendosi a tale modifica normativa, ha voluto porre in evidenza la circostanza che l’agevolazione fiscale rimane circoscritta alle spese sostenute presso scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
La legge n. 62 del 10 marzo 2000 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) all’art.1, comma 1, precisa che “il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti locali”.
In virtù di quanto sancito dalle norme sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la detraibilità delle spese d’istruzione sostenute all’estero.
Di contro, sono detraibili, anche se sostenute all’estero, le spese relative alla frequenza di corsi universitari presso università statali e non statali (art.15, comma 1, lettera e) TUIR).
Non va dimenticato che le norme disciplinanti le agevolazioni fiscali rappresentano un’eccezione rispetto alla regola generale, e quindi non si applicano oltre i casi e tempi in esse considerati (art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale allegate al codice civile). Di conseguenza, il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione delle spese universitarie, non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN