Molti italiani hanno voluto dare il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus durante il periodo di lockdown, elargendo somme in favore di coloro che in prima linea hanno combattuto e stanno ancora combattendo questa battaglia. Il contribuente potrà trarre qualche beneficio fiscale da questa generosità? Vediamo insieme cosa ha risposto l’Agenzia delle entrate.
Con la Risoluzione n° 21/E del 27 aprile 2020, l’Agenzia stessa ha voluto fornire chiarimenti in merito al regime delle agevolazioni fiscali relativo alle erogazioni liberali in denaro effettuate al dipartimento della Protezione Civile e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Nel Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), con l’art.66, il Governo ha previsto in relazione alle suddette erogazioni liberali, eseguite dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro e una deduzione, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, attraverso una applicazione estensiva dell’art.27 della legge 13 maggio 1999, n.133.
Sono ricomprese le erogazioni effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di associazioni o fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Va opportunamente ricordato che, sempre grazie al Cura Italia (art. 99), il dipartimento della Protezione Civile era stato autorizzato ad aprire due conti correnti volti a raccogliere direttamente tali erogazioni liberali:
- un primo conto corrente (IBAN IT84Z0306905020100000066387) finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto sia di dispositivi di protezione individuale, che di attrezzature e apparecchiature per i reparti di terapia intensiva;
- un secondo conto corrente (IBAN IT66J0306905020100000066432) ha visto confluire fondi destinati alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.
Alcuni soggetti hanno promosso specifiche raccolte assumendo di conseguenza il ruolo di “intermediari” nella raccolta delle erogazioni e, in qualità di “collettori”, hanno assunto l’impegno di riversare la somma complessiva sul conto corrente intestato alla Protezione Civile, avvalendosi anche di piattaforme di crowdfunding.
Appare di tutta evidenza che l’elevata mole di erogazioni liberali, peraltro in un contesto emergenziale, ha posto la Protezione Civile nell’impossibilità oggettiva di rilasciare una ricevuta per ogni singola donazione.
Per tale ragione, si sono resi necessari dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della detraibilità o deducibilità di tali somme.
Quali documenti dovrà presentare il contribuente per ottenere l’agevolazione fiscale?
L’Agenzia delle entrate, per ragioni attinenti all’attuale normativa disciplinante il trattamento fiscale delle erogazioni liberali ed al fine di scongiurare il rischio di eventuali abusi, ha ribadito anche nella Circolare 11/E del 6 maggio 2020, quesito 5.13, che le donazioni, di cui all’art. 66 del decreto sopra citato, debbano essere state effettuate attraverso versamenti bancari o postali nonché attraverso i sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari).
Pertanto, qualora il contribuente abbia effettuato il versamento direttamente ai conti correnti intestati alla Protezione Civile sopra riportati, sarà sufficiente che conservi e presenti in sede di dichiarazione copia della ricevuta di bonifico bancario o postale ovvero dell’estratto conto dal quale si evincano:
- il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale;
- il carattere di liberalità del pagamento;
- la circostanza che il pagamento fosse finalizzato a finanziarie gli interventi volti al contenimento ed alla gestione dell’emergenza Covid-19.
Qualora invece le erogazioni liberali siano pervenute al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di “Collettori Intermediari” o mediante piattaforme di Crowdfunding, per godere dell’agevolazione fiscale i contribuenti devono essere in possesso delle ricevute di versamento (bancario o postale, estratto conto delle carte di credito, debito e prepagate), oppure della ricevuta attestante l’operazione effettuata sulle piattaforme messe a disposizione dai “Collettori Intermediari” o di Crowdfunding, nonché di una attestazione rilasciata da questi ultimi o dai soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000. Da tale attestazione si deve evincere esplicitamente che la donazione è stata versata sui predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza epidemiologica.
La propensione dei contribuenti italiani a supportare la Protezione Civile in questa difficile sfida ha comportato il versamento di erogazioni liberali su conti correnti diversi da quelli “dedicati”, ma comunque finalizzati a finanziare interventi volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
In questo caso, così come nell’eventualità in cui dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni precedentemente riportate, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento e di gestione dell’emergenza Covid -19.
Si sottolinea, in ultimo, che la regola generale prevede che le erogazioni a titolo di liberalità siano detraibili e/o deducibili esclusivamente nell’interesse proprio e, quindi, alcun beneficio spetta al contribuente in possesso di documentazione intestata ai propri familiari fiscalmente a carico.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN