Il decreto legge n. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, ha differito al 1° gennaio 2021 l’inizio della lotteria scontrini, previsto originariamente al 1° luglio 2020 e la moratoria delle sanzioni sui corrispettivi telematici.
Slittamento quindi al 1° gennaio 2021 per la lotteria nazionale degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Ricordiamo che la partecipazione alla lotteria scontrini è semplice ed aperta a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro.
Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate e successivamente acquisito dal sistema partecipa alla lotteria scontrini, nei limiti di quanto contestualmente pagato, se di importo pari o superiore a 1 euro.
In buona sostanza, l’esercente, al momento del pagamento, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino fiscale emesso al cliente ed il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Non partecipano alla lotteria gli scontrini per acquisti on line, gli acquisti documentati con fatture elettroniche e i dati dei corrispettivi che sono stati inviati al sistema Tessera Sanitaria e gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’operatore commerciale l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Sull’apposito Portale lotteria, gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è possibile trovare tutte le informazioni previste per la lotteria: le informazioni generiche, il calendario delle estrazioni previste, lo stato delle singole estrazioni, il codice dei documenti di certificazione risultati vincenti, le modalità di partecipazione alle estrazioni, le modalità di riscossione dei premi e la normativa di riferimento.
Sempre attraverso il Portale lotteria, collegandosi nell’apposita area è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria o dello scontrino elettronico.
E a proposito di scontrino elettronico, sempre in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato lo stop di gran parte delle attività commerciali, l’articolo 140 del D.L. 34/2020 prevede anche la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
In buona sostanza, viene estesa al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni sui corrispettivi telematici e, pertanto, non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori commerciali non in regola con i registratori telematici.
Resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere gli scontrini o le ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (obbligo di trasmettere telematicamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi documentati con scontrino o ricevuta fiscale “cartacea” entro la fine mese successivo).
La non punibilità è riferita alle violazioni disciplinate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, secondo cui, in caso di violazione di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste nelle ipotesi di violazione degli obblighi di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale:
- sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato (articolo 6, comma 3 D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997);
- nelle ipotesi di 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi all’interno di un quinquennio è disposta la sospensione da 3 giorni ad 1 mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima e, qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50 mila euro, la sospensione diventa da 1 a 6 mesi (articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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