Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno, sono state definite le modalità operative da osservare per la richiesta del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, e la tempistica entro la quale i contribuenti dovranno richiedere l’erogazione del finanziamento.
Il modello per la richiesta del finanziamento è composto da un frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e da un quadro nel quale andranno inserite le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (o del rappresentante legale, nel caso di soggetto richiedente persona giuridica o minore/interdetto);
- l’IBAN sul quale accreditare la somma (il conto corrente dovrà essere intestato al soggetto richiedente);
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’esercizio 2019 sono:
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- inferiori o uguali a 400.000 euro;
- superiori a 400.000 euro ma inferiori a 1 milione di euro;
- superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 5 milioni di euro;
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- il fatturato complessivo o i corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e di aprile 2020;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018;
- il codice fiscale dell’eventuale intermediario che presenta l’istanza;
- nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l’autocertificazione di regolarità antimafia.
Le domande di contributo potranno essere inviate a partire da lunedì 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020. Maggiore flessibilità sarà concessa agli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti: per loro il termine massimo per l’invio scadrà il 24 agosto.
Per ogni istanza inviata verranno messe a disposizione due ricevute: la prima attesterà “la presa in carico” dell’Agenzia, la seconda l’accoglimento e il mandato di pagamento del contributo. Tali ricevute saranno a disposizione del contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura d’invio sarà telematica, tramite apposita procedura web nel portale “fatture e corrispettivi” oppure tramite software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop Telematico. Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro la procedura sarà differente. Infatti, in tale caso, anziché utilizzare i canali telematici di cui sopra, l’istanza andrà presentata alla PEC Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it in formato PDF firmato digitalmente. Il contribuente potrà procedere in autonomia oppure tramite un intermediario abilitato, con delega di consultazione del cassetto fiscale del soggetto richiedente, ovvero al servizio “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale fatture e corrispettivi.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze verranno tramessi dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza, affinché questa possa procedere con le attività di controllo di rito.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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