In questo articolo affrontiamo 10 casi in modo molto diretto, domanda e risposta, su contribuenti minimi passati, presenti e futuri.
Cominciamo subito con il primo caso.
Caso 1
D: Un avvocato di 38 anni che ha iniziato una nuova attività nel 2009 nel regime dei minimi resterà nel nuovo regime anche nel 2012?
R: Sì. Il professionista, poiché ha iniziato l’attività dopo il 31.12.2007 e la stessa non è una mera prosecuzione di altra attività, potrà usufruire del nuovo regime dei contribuenti minimi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti previsti dalla Legge.
Caso 2
D: Un soggetto in attività dal 2002 è entrato nei minimi dal 2008. Può rimanere minimo fino al 2012 sfruttando i 5 anni di permanenza, oppure fuoriesce dal regime agevolato già dal dicembre 2011?
R: No. Il soggetto non potrà usufruire del nuovo regime dei minimi, in quanto attivo prima del 2008.
Caso 3
D: Un contribuente che ha iniziato una nuova attività nel 2008 senza requisiti regime dei minimi e che nell’anno successivo è transitato nei minimi può rimanere nel regime agevolato anche per il 2012?
R: Sì. Nel rispetto di tutti gli altri requisiti di Legge, il contribuente potrà rimanere nel nuovo regime dei minimi.
Caso 4
D: Un contribuente inizia la propria nel 2009 aderendo al regime delle Nuove iniziative produttive; nel 2011 scadono i tre anni di permanenza nel regime agevolato. In presenza di tutti i requisiti richiesti, può usufruire del nuovo regime dei minimi dal 2012 per due anni?
R: Sì. Con la Circolare 13/2008 L’Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto la possibilità del passaggio dal regime delle nuove iniziative a quello dei contribuenti minimi.
Caso 5
D: In che modo posso verificare la mera prosecuzione di un’attività?
R: In aiuto interviene la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2011 nella quale è specificato che si deve far riferimento ai beni, al luogo e ai clienti. Viene precisato anche che viene considerata prosecuzione anche “quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.
Caso 6
D: Tra i requisiti per l’accesso al nuovo regime dei contribuenti minimi è prevista la non prosecuzione dell’attività svolta precedentemente sottoforma di lavoro dipendente o autonomo. Si chiede se è stato previsto un intervallo di tempo (e di quale durata tra la cessazione della precedente attività e l’avvio della nuova per poter avere accesso al regime agevolato.
R: Non è previsto alcun intervallo di tempo. La situazione dovrà essere valutata caso per caso. Si ritiene comunque che, se restando che se è passato più di un anno dalla cessazione dell’attività sia difficile poter stabilire che la nuova attività costituisca una mera prosecuzione della precedente.
Caso 7
D: Un soggetto, dipendente/collaboratore fino al 31 dicembre 2010 presso uno studio professionale , nel 2011 inizia un’attività come consulente. Può usufruire del nuovo regime agevolato?
R: No. In quanto è evidente che l’attività intrapresa nel 2011 è una Il contribuente non può mera prosecuzione di attività esercitata prima del 2010. Come specificato nell’art.27 c.2 del D.L. 98/2011, il regime dei minimi dal 2012 è riconosciuto a condizione che l’attività non sia la «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica professionale.
Caso 8
D: In riguardo alla Ritenuta d’acconto applicata ai professionisti che aderiscono al regime dei minimi, quale aliquota sarà applicata agli stessi dal 2012?
R: In mancanza di chiarimenti, l’aliquota da applicare pare sia ancora quella del 20%.
Caso 9
D: Un contribuente che dal gennaio 2012 fuoriesce dal regime dei minimi, come deve imputare ai fini dei redditi e dell’Iva le fatture acquisti e vendite che non sono state contabilizzate nel 2011 secondo il principio di cassa cui per natura aderisce il minimo?
R: Nel passaggio di regime il contribuente dovrà rispettare le seguenti regole:
– ai fini Iva, dovrà applicare il meccanismo della rettifica della detrazione, recuperando o restituendo l’ammontare dell’imposta non detratta relativa ai beni e servizi non ancora utilizzati al 31 dicembre 2011;
– ai fini Irpef, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché si eviti che, per effetto del cambio di regime (da quello per cassa a quello per competenza) si verifichino ipotesi di doppia o nulla deduzione.
Caso 10
D: Il contribuente che fuoriesce dal nuovo regime dei minimi ma che, continuando ad avere ricavi entro i 30.000,00 Euro, dovrà essere assoggettato agli Studi di settore?
R: Sì. I soggetti che fuoriescono dai minimi devono applicare gli Studi di settore. Tuttavia, come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2010, si possono verificare delle condizioni (es. scarsi beni strumentali, volume d’affari ridotto, ecc.) che rendono giustificabile lo scostamento dei ricavi/compensi dichiarati, rispetto a quelli presunti.