In attesa che venga convertito in legge il D.L. n. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, che consente di beneficiare di detrazione maggiorata al 110% per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, è possibile effettuare interventi prima del 1° luglio? In altri termini, è possibile iniziare i lavori contando sul fatto che per l’agevolazione il Decreto fa riferimento alla data effettiva del pagamento e non a quella di inizio lavori?
L’articolo 119 del D.L. Rilancio prevede, per l’ecobonus e il sismabonus al 110%, che le spese siano “documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.
Pertanto, dato che la legge non pone vincoli diversi da quelli riguardanti la data di sostenimento delle spese, si può affermare che è possibile iniziare i lavori ma ci si deve ricordare che, nel farlo, ci si espone a una serie di rischi: la principale criticità è costituita a oggi dalla eventualità che l’articolo 119 del Decreto Rilancio non venga convertito, anche se ciò costituisce una possibilità giuridicamente possibile ma nei fatti irrealizzabile.
Più concreto, invece, rimane il vincolo di dover realizzare interventi con un impatto tale da determinare un salto di almeno due classi energetiche dell’edificio. Ora, in merito a questo aspetto, va anche ricordato che il Ministero dello sviluppo economico dovrà chiarire quali valori dovranno utilizzare i tecnici affinché, per il condominio, si possa attestare il miglioramento di due classi. I tecnici, al riguardo, hanno chiesto dei chiarimenti, considerato che è possibile predisporre l’attestato di prestazione energetica (APE) soltanto in relazione all’immobile singolarmente accatastato e non all’intero condominio.
Un ulteriore elemento che non farà chiudere il cerchio ai lavori effettuati è dato dall’impossibilità, per i tecnici, di poter asseverare la congruità dei costi. Il comma 13, articolo 119 del D.L. Rilancio, infatti, prevede che “i tecnici asseverano … la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”. In merito, il Capo di Gabinetto del Mise, in una recente intervista sull’utilizzo dei prezzari ha precisato che: “Più che fare riferimento ai prezzari regionali potremmo prendere in considerazioni prezzari largamente utilizzati dal mercato, come quelli pubblicati da Dei, per strutturare un nostro prezzario all’interno del Decreto di aggiornamento sui criteri minimi ambientali (Cam) dei materiali”. È quindi indispensabile attendere che il Ministero si pronunci con un proprio Decreto attuativo.
Infine, va anche ricordato che, qualora si decidesse di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente non potrebbe ancora chiedere ai commercialisti o ai responsabili dell’assistenza fiscale il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle entrate deve pubblicare con provvedimento del suo direttore, il modello con cui trasmettere telematicamente la scelta del contribuente, i dati relativi all’opzione e l’attestazione del professionista che appone il visto.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN