Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto diverse novità nell’ambito della cassa integrazione guadagni ordinaria e dell’assegno ordinario. Vediamo di cosa si tratta.
Le disposizioni del nuovo decreto (che vanno ad integrare la disciplina dell’articolo 19 del precedente Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) prevedono che i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19, possano presentare domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario con causale “Emergenza Covid-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Tale durata è incrementata di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 9 settimane.
È previsto, inoltre, un ulteriore periodo di massimo 4 settimane da usufruire nell’intervallo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 a favore dei datori di lavoro che hanno interamente fruito delle precedenti 14 settimane.
Fanno eccezione a questa disciplina i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, i quali possono usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.
Per poter beneficiare di tali misure, i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro al 25 marzo 2020. Non è invece richiesto il rispetto del requisito del possesso di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.148).
Per quanto concerne la procedura di richiesta del trattamento, il decreto dispone che non è necessaria la procedura preventiva da svolgersi con le Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.148, e non è richiesto nemmeno il rispetto dei termini previsti in via ordinaria per la presentazione della domanda di Cig ordinaria (art. 15 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.148) e di assegno ordinario (art. 30 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.148).
Risulta ripristinato, invece, l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, i quali devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda può essere presentata con richiesta di anticipo da parte dell’azienda oppure con richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps.
Nella prima ipotesi, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla Cig ordinaria (c.d. causali: art. 11 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.148).
Se è presentata dopo tale termine, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Nel secondo caso, invece, ovvero se è richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, per le domande presentate fino al 18 giugno restano in vigore le regole fissate dal precedente decreto, mentre per le domande presentate oltre il 18 giugno è richiesta la trasmissione della domanda entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse: la misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati.
Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione Inps.
La disciplina prevede anche la compatibilità tra l’assegno ordinario e l’assegno per il nucleo familiare.
Infine, si ricorda che le aziende beneficiarie (al 23 febbraio 2020) di un trattamento Cigs, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per una durata massima di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementabili di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i datori di lavoro che abbiano già fruito interamente del periodo precedentemente concesso.
Infine, anche in caso di trasformazione da Cigs a Cigo saranno concedibili ulteriori 4 settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 a beneficio dei datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato