Frutto di una normativa recentemente aggiornata, il mondo delle erogazioni liberali desta diversi dubbi in sede di elaborazione del dichiarativo. Cerchiamo di scioglierne alcuni.
È sufficiente presentare la certificazione dell’ente beneficiario della donazione per godere dell’agevolazione fiscale?
No, la Circolare 13/E dell’Agenzia delle entrate prevede che sia necessario produrre i pagamenti (a titolo esemplificativo: la copia del bonifico bancario o postale, l’estratto conto, il bollettino). La ricevuta rilasciata dall’ente è richiesta solo se dal documento di pagamento non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale. Trattasi quindi di documento necessario in alcuni casi, ma non sufficiente.
È necessario che dal documento di spesa si evinca la causale del versamento?
A partire dall’anno di imposta 2017, deve essere possibile evincere la causale del versamento ossia il carattere di liberalità dell’elargizione. Se ciò non risulta direttamente dai documenti comprovanti i versamenti, è necessario integrare gli stessi con una dichiarazione dell’ente beneficiario attestante la natura delle erogazioni.
La donazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di pagamento?
No. Le erogazioni liberali non godono di agevolazioni fiscali se sono effettuate in contati, eccetto per quelle in favore:
- della Chiesa Evangelica Valdese previste all’art. 10, comma 1, lett. i) ed l), del TUIR);
- dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
- dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI). (Risoluzione 19.06.2017 n. 72).
Le erogazioni a favore di organizzazioni di volontariato sono detraibili o deducibili?
Le donazioni sono sia deducibili nel rigo E36 sia detraibili nel rigo E8-10 cod. 76 del modello 730/2020.
In che rigo del modello 730/2020 vanno indicate le donazioni a favore di UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)?
Il sito dell’ente precisa che “Per le erogazioni liberali in denaro a favore dell’UNHCR, le persone fisiche non imprenditori possono usufruire della detrazione d’imposta ai fini dell’IRPEF pari al 26% con il limite delle erogazioni stesse di € 30.000,00 (cfr. comma 1.1 dell’art.15 del D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR)”. L’onere non è mai deducibile ma può quindi essere detratto al rigo E8-10 cod. 61.
Posso indicare le erogazioni a favore delle ONLUS nel rigo E26-8?
A partire dal 1° gennaio 2018, la risposta è no. Nel rigo sono deducibili le liberalità a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario:
- la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 o
- lo svolgimento/la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 12 ottobre 2016.
Dove posso indicare nel 730/2020 le elargizioni a favore delle ONG?
Il rigo dedicato per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo è E26 cod. 7. Le somme sostenute sono deducibili nel limite del 2 per cento del reddito complessivo.
Dove posso indicare le erogazioni a favore delle ONLUS?
- Rigo E8-10 cod. 61 (detrazione);
- rigo E8-10 cod. 71 (detrazione);
- rigo E36 (deduzione).
È possibile indicare nel 730/2020 le erogazioni a favore del patronato ACLI?
È bene distinguere l’ACLI, che è una associazione di promozione sociale, dal Patronato ACLI, persona giuridica che svolge un servizio di pubblica utilità. Le elargizioni liberali effettuate al Patronato non sono oggetto di agevolazione fiscale sia perché non è un soggetto che rientra nel mondo del Terzo Settore sia perché i compensi sono finalizzati alla gestione delle pratiche del Patronato stesso.
Sono agevolabili le erogazioni a favore delle singole parrocchie?
Le donazioni a favore delle parrocchie sono agevolabili solo in un caso, ossia se la finalità è sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004 e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa. Trattasi quindi di un’ipotesi residuale, nei restanti casi non è possibile ottenere alcun beneficio fiscale.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN