ISA 2020: aumentano le chance di accesso ai benefici premiali

Tra le novità di applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) per l’anno d’imposta 2019, a favore del contribuente, vi è la possibilità di accedere ai benefici premiali non solo attraverso il raggiungimento di un determinato livello di affidabilità con riferimento al periodo d’imposta 2019, bensì anche mediante un livello di affidabilità “complessivo” calcolato come media semplice dei risultati relativi al periodo d’imposta 2019 e il precedente (2018).

La novità è contenuta nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 183037 del 30/04/2020 che, come ogni anno, individua i livelli di affidabilità fiscale necessari per l’accesso a ciascuno dei diversi benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del DL 50/2017 che ha introdotto gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2018.

Il meccanismo di applicazione degli ISA prevede infatti che, sulla base dei dati inseriti nel modello ISA di riferimento per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, il software elabori una serie di indicatori di affidabilità e di anomalia e restituisca un punteggio complessivo di sintesi che rappresenta il livello di affidabilità fiscale del contribuente.

Vediamo ora quali sono i benefici premiali ISA e i requisiti necessari per l’accesso agli stessi.

Benefici premiali

Innanzitutto si precisa che i benefici premiali ISA per l’anno d’imposta 2019 sono i medesimi dell’anno scorso, in quanto la normativa sopra citata non è stata oggetto di modifica, ovvero:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro annui e crediti Imposte Dirette e Irap fino a 20.000 euro annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione di garanzia per rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui;
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini reddituali e IVA con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito qualora il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato.

Requisiti di accesso

Per poter accedere ai benefici premiali per il periodo d’imposta 2019 è necessario:

  • ottenere un livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA) almeno pari al livello individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso allo specifico beneficio;

oppure, alternativamente:

  • ottenere un livello di affidabilità “complessivo”, calcolato mediante media semplice del punteggio ISA 2019 e del punteggio ISA 2018, almeno pari al livello individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso allo specifico beneficio.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 16/E del 16/06/2020 in materia di ISA, in particolare al punto 6 della stessa, ha fornito ulteriori chiarimenti e una utile tabella di sintesi che si riporta di seguito:

Esempio – esonero visto di conformità per compensazione crediti IIDD/IRAP fino a 20.000 euro:

punteggio ISA periodo d’imposta 2019 = 7,5

punteggio ISA periodo d’imposta 2018 = 10

Il contribuente, per il periodo d’imposta 2019, non raggiunge il punteggio minimo di 8 per l’accesso al beneficio; tuttavia vi accede in quanto la media semplice dei punteggi 2019 e 2018 (7,5 e 10) è 8,75, rispetta dunque la condizione del punteggio medio almeno pari a 8,5.

Un’ulteriore precisazione contenuta nella Circolare 16/E del 16/06/2020 è relativa all’accesso ai benefici premiali per quei contribuenti che, nel medesimo periodo d’imposta, esercitano sia attività d’impresa che di lavoro autonomo. Tali soggetti possono, infatti, fruire dei benefici se:

  • applicano per entrambe le categorie reddituali i relativi ISA, ove previsti.

Ciò significa che, nel caso in cui per entrambe le attività siano stati approvati i modelli ISA ma per una di esse si verifichi una causa di esclusione, il contribuente non potrà accedere ai benefici in quanto gli ISA non risulterebbero applicati per entrambe le attività.

Nel caso in cui, invece, per una delle due attività non sia stato approvato il modello ISA, il contribuente potrà accedere ai benefici premiali con riferimento al punteggio ottenuto nell’ISA applicato.

  • il punteggio ottenuto in ciascun ISA applicato (o la media semplice 2019/2018) sia pari o superiore al punteggio minimo individuato per l’accesso al beneficio.

Esempio:

Punteggio ISA periodo d’imposta 2019 attività IMPRESA = 7

attività LAVORO AUTONOMO = 8,5

Punteggio ISA periodo d’imposta 2018 attività IMPRESA = 8

attività LAVORO AUTONOMO = 9

Il contribuente non può accedere ai benefici premiali in quanto nel 2019 per l’attività d’impresa ha un punteggio pari a 7, inferiore al punteggio minimo di 8 richiesto e anche la media dei punteggi 2019 e 2018, per l’attività d’impresa, pari a 7,5 è inferiore al punteggio minimo richiesto.

Paola Cogo – Centro Studi CGN