A più di una settimana dal rilascio della procedura telematica per l’inoltro delle istanze all’Agenzia delle Entrate, il contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 D.L. 34/2020 (meglio noto come Decreto Rilancio), rappresenta ancora un terreno scivoloso entro il quale è opportuno muoversi con cautela. Chiaramente, il primo punto di attenzione a riguardo è il severo regime sanzionatorio previsto dai commi 12, 13 e 14 del citato art. 25 D.L. Rilancio.
Si ricorda, infatti, che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è applicata la sanzione dal 100% al 200% per cento della misura dei crediti stessi (art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/1997): tale sanzione si applica anche in caso di contributo a fondo perduto non spettante in tutto o in parte.
A questo si aggiunga quanto previsto dall’art. 316-ter del Codice penale, rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, applicabile anche ai reati in tema di contributo a fondo perduto.
Quanto sinteticamente richiamato, porta a concludere che, stante il tempo disponibile per l’invio delle istanze, è necessario valutare ogni caso con una certa attenzione.
Le situazioni più ricorrenti e problematiche sono le seguenti:
- Assenza di parametri di confronto del fatturato, poiché il fatturato di aprile 2019 ammonta a zero, così come il fatturato di aprile 2020.
Nella generalità dei casi, il contributo a fondo perduto non spetta.
L’unica eccezione, anche in assenza di ulteriori requisiti, è rappresentata da quei contribuenti la cui attività è iniziata dopo il 30/04/2019 (ma entro il 30/04/2020).
Esempi:
- Contribuente persona fisica con inizio attività 20/05/2015, ricavi anno 2019 euro 500.000,00, fatturato aprile 2019 euro 0,00 e fatturato 2020 euro 0,00.
Il contributo non spetta, perché non vi è alcuna diminuzione di fatturato.
- Contribuente persona fisica con inizio attività 30/06/2019.
Il contributo spetta in ogni caso, in misura pari al minimo previsto per le persone fisiche, ossia euro 1.000,00.
- Contribuente di qualsiasi tipologia con inizio attività 15/05/2020.
Il contributo non spetta a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione.
- Contribuente di qualsiasi tipologia che ha iniziato l’attività fra 01/01/2019 e 30/04/2019.
In questo caso, è sempre dovuta la preventiva effettuazione del raffronto tra aprile 2020 e aprile 2019, al fine di determinare l’importo del contributo a fondo perduto spettante, al quale il contribuente de quo ha comunque diritto.
Esempi:
- Contribuente persona fisica con inizio attività 15/02/2019, ricavi anno 2019 euro 350.000,00, fatturato aprile 2019 euro 10.000,00 – fatturato aprile 2020 euro 3.000,00.
Vi è diminuzione di fatturato. Il contributo spetta in ragione del 20% rapportato alla differenza di fatturato (quindi: 20% * 7.000,00 = 1.400,00).
- Contribuente persona giuridica con inizio attività 15/02/2019, ricavi anno 2019 euro 350.000,00: fatturato aprile 2019 euro 10.000,00 – fatturato aprile 2020 euro 11.000,00.
Non vi è diminuzione di fatturato. Il contributo spetta comunque, ma in misura pari al minimo previsto per le persone giuridiche, ossia euro 2.000,00.
- Imprese in liquidazione (oppure imprese in perdita)
La norma non esclude queste imprese dal beneficio dell’ottenimento del contributo a fondo perduto, poiché l’esclusione riguarda solo le attività cessate.
Tuttavia, il comma 13 dell’art. 25 D.L. 34/2020 fa ben notare che, qualora successivamente all’erogazione del contributo l’attività del contribuente beneficiario cessi, il soggetto firmatario dell’istanza presentata all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli enti verificatori. In questi casi, l’eventuale atto di recupero del contributo non spettante è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
La Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, di chiarimento rispetto alla fruizione del beneficio in parola, ha ulteriormente spinto sul fatto che l’aiuto non possa essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà, secondo i parametri delle norme comunitarie, a far data il 31 dicembre 2019. Il riferimento è al Regolamento UE n. 651/2014.
Una previsione, invece, di favore per il contribuente, è quella che consente di non ragguagliare ad anno la soglia dei ricavi per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. Infatti, considerando il caso dei contribuenti solari, questi, nel periodo d’imposta precedente (2019), devono aver realizzato ricavi afferenti alla gestione caratteristica dell’attività in misura non superiore a euro 5 milioni. Il tetto massimo dei ricavi vale come prima condizione di sbarramento ed è quindi la prima verifica da effettuare.
Esempi:
- Contribuente a) in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, che ha operato nell’arco di tutti i dodici mesi dell’esercizio 2019, ma ha realizzato ricavi caratteristici pari a euro 5.010.000,00.
In questo caso, il contributo a fondo perduto non spetta, in quanto non è soddisfatta la prima condizione di sbarramento per il suo ottenimento.
- Contribuente b) in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, che ha operato da marzo 2019 a dicembre 2019, realizzando ricavi caratteristici pari a euro 4.800.000,00.
In questo caso, il contributo a fondo perduto spetta, sebbene, ragguagliando i ricavi ad anno, questi sarebbero pari a euro 5.760.000,00.
Mariangela Moretto – Centro Studi CGN