Il distanziamento sociale e lo sviluppo dei servizi professionali sul web pongono i professionisti di fronte alle modalità contenute nella normativa antiriciclaggio per l’identificazione a distanza di un nuovo cliente.
L’adeguata verifica della clientela, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2007 (Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo), contiene, tra l’altro, le seguenti due attività:
- identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo;
- verifica dell’identità del cliente e dell’eventuale esecutore (tramite anche un valido documento di identità) e dell’eventuale titolare effettivo, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Se non che, l’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che l’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- per i clienti in possesso di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate o autorizzate/riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana;
- per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente;
- per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti con forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.
Ed eccoci al punto cruciale.
Se il cliente di uno dei professionisti citati non dovesse rispecchiare alcuna delle prime tre condizioni di cui sopra (ipotesi piuttosto frequente), sarà possibile accedere alla quinta, ma solo su preventiva regolamentazione da parte dell’Autorità di vigilanza del settore.
Nei caso dei Commercialisti, dei Consulenti del lavoro e degli Avvocati, però, i rispettivi Consigli nazionali di categoria non svolgono il ruolo di Autorità di vigilanza del settore, perché sono considerati “Organismi di autoregolamentazione” e, in quanto tali, privi della potestà che invece attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare forme e modalità idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di identificazione, tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza (art. 19 c.1 lett.a) n. 5 del predetto D.Lgs. n. 231/2007).
E quindi per esempio gli intermediari finanziari:
- identificheranno il cliente in digitale da remoto secondo una procedura di registrazione audio/video appositamente disciplinata;
- acquisiranno i dati identificativi del cliente e dell’esecutore avendone riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità.
Orbene, tali modalità potrebbero ben essere replicate nei confronti dei professionisti, per permettere loro, al pari di un operatore d’intermediario finanziario, di adempiere agli obblighi di identificazione e relativa verifica.
Lo sviluppo dei rapporti a distanza impone nuovi riferimenti normativi per andare di pari passo con la realtà, ma i Consigli nazionali delle professioni su indicate non possono farlo in autonomia; ci si augura quindi che l’esigenza sia rappresentata nelle sedi opportune, per l’importante impulso che in questo momento difficile ne avrebbe il mercato del lavoro.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo