Il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 ha determinato la necessità di dare ulteriore sostegno a datori di lavoro e lavoratori nell’affrontare una nuova fase critica. A tale scopo è stato emanato il Decreto Legge del 16 giugno 2020, n. 52 (in vigore dal 17 giugno 2020) recante Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
Il decreto introduce alcune novità in tema di misure al trattamento di integrazione salariale, stabilendo in particolare, rispetto alla normativa vigente (articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni a cura del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34), che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale (anche in deroga, o assegno ordinario), per l’intero periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di 4 settimane ulteriori, anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il decreto prevede, inoltre, una deroga alle disposizioni relative ai termini ordinari di presentazione delle domande per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, prevedendo che le domande per i trattamenti con causale “Covid-19” devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il decreto dispone invece che il termine ultimo di presentazione è, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Il decreto dispone ancora che “indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione” possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
La predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infine, se il datore di lavoro richiede il pagamento diretto da parte dell’Inps, ha l’obbligo di inviare all’Istituto tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione): decorsi tali termini, in caso di inadempimento, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore inadempiente.
Con il Messaggio del 17 giugno 2020, n. 2489 l’Inps fornisce i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità, esponendo in particolare le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, il rilascio domanda INPS di CIG in deroga e l’anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che, subordinando in ogni caso la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
Inoltre, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file Excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio del 21 maggio 2020, n. 2101.
Il file Excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda (per l’assegno ordinario si attendo specifiche istruzioni).
Con la Circolare del 27 giugno 2020, n. 78, l’Inps fornisce le istruzioni relative al pagamento diretto e dell’anticipazione delle integrazioni salariali nelle domande di integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
In particolare, qualora l’azienda richieda l’anticipazione dell’indennità a pagamento diretto, da determinarsi sul 40% delle ore richieste per l’intero periodo, presenta apposita istanza entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
L’Inps, a sua volta, autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Per gli interventi decorsi prima del 18 giugno 2020 le domande devono essere trasmesse entro il 3 luglio 2020.
La disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia dal 18 giugno 2020.
Inoltre, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande che, oltre ad essere state presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (dal 18 giugno 2020) abbiano ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane (e agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione).
Per le istanze a pagamento diretto (senza anticipazione del 40%) rimangono validi i termini di presentazione previsti entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, salvo per quelle situazioni che ammettono la presentazione al 17 luglio 2020 qualora tale ultimo termine risulti più favorevole.
Infine i datori di lavoro dovranno riepilogare tutti i dati necessari al pagamento diretto dell’indennità o a saldo inviando il c.d. modello SR41 entro la fine de mese successivo a quello in cui si collochi l’evento di sospensione o riduzione (nel caso di richiesta anticipo del 40% il modello dovrà esser unico).
Francesco Geria – Labortre Studio Associato