Con la Circolare del 27 giugno 2020, n. 78, l’Inps fornisce le istruzioni relative all’anticipazione dei trattamenti salariali ordinari, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga qualora richiesti a pagamento diretto a cura dell’Inps, in particolare per le istanze presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Il c.d. “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto significative novità in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno ordinario) e soprattutto in merito alla cassa integrazione in deroga (CIGD).
In particolare, per quanto attiene la cassa integrazione in deroga, il D.L. n. 34/2020 ha sancito che, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato dalle Regioni competenti un periodo di nove settimane, possano essere concesse ulteriori cinque settimane, direttamente dall’INPS, nonché la possibilità di vedersi riconoscere altre quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.
Successivamente, il recente Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, permette alle aziende, che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale in deroga per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5 o altre durate secondo le disposizioni regionali), di richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, purché la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non superi le diciotto settimane complessive. Specifica disciplina è prevista poi per le cosiddette “zone rosse” e “zone gialle”.
La nuova domanda di cassa integrazione in deroga può essere trasmessa all’Inps non prima che siano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, ossia dal 18 giugno 2020.
Tra le importanti novità vi è quella concernete il caso di richiesta di pagamento diretto con opzione all’anticipazione dell’integrazione salariale nel limite del 40% delle ore da autorizzarsi nel periodo considerato.
In tale ultima ipotesi, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro. Per gli eventi decorsi antecedentemente il 18 giugno 2020, le domande devono essere presentate entro il 3 luglio 2020.
Una volta ricevute le istanze, l’Inps dispone il pagamento dell’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
In merito alle richieste di pagamento diretto senza anticipazione, invece, queste possono essere presentate entro il termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, salvo il termine del 17 luglio 2020 qualora lo stesso sia più favorevole.
La Circolare Inps n. 78/2020 si sofferma sulle procedure di presentazione delle istanze e dei resoconti mensili (c.d. modelli SR41).
Infatti, in caso di richiesta al pagamento diretto da parte dell’Inps, la procedura telematica permette l’opzione all’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita scelta che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Pertanto, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
Entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, l’Inps dispone un procedimento di pre-istruttoria dei dati inseriti (nominativi lavoratori, codici Iban, ore richieste etc) al fine di garantire la corretta liquidazione della prestazione e avviare il processo di erogazione dell’anticipo della integrazione salariale, calcolato in base ad uno specifico algoritmo.
L’esito dell’iter istruttorio è verificabile da parte dell’azienda accedendo alla funzione “Esiti” presente nella procedura di presentazione delle istanze.
Successivamente, il datore di lavoro trasmette all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini di cui sopra sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore.
Al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini, un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda. Solo successivamente, l’Inps procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Importate porre qui l’attenzione al fatto che trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Relativamente agli aspetti fiscali, il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. La procedura di “CIG-pagamento diretto”, infatti, dopo aver calcolato il contributo del 5,84% ove previsto, determinerà le imposte dirette e l’indennità netta sul totale dovuto da corrispondere recuperando quanto anticipato.
Infine, è bene ricordare che la disciplina del pagamento diretto delle integrazioni salariali (con anticipo o meno) si applica anche ai trattamenti di CIGO e di ASO limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia dal 18 giugno 2020.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato