Nessuna novità da parte dell’Agenzia delle entrate: per le spese sostenute in contanti dopo il 1° gennaio 2020 non si potrà beneficiare delle detrazioni fiscali del 19%. Come noto, infatti, non ha trovato applicazione l’emendamento al Decreto Milleproroghe che avrebbe dovuto determinare il differimento di qualche mese dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili degli oneri che consentono di beneficiare della detrazione fiscale del 19%.
Tale emendamento si fondava sulla proposta di proroga avanzata dalla Consulta dei CAF, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto dei diritti dei contribuenti all’art. 3, co. 2, secondo il quale “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
L’intenzione della Consulta dei CAF sarebbe stata quella di salvaguardare i contribuenti che da un giorno all’altro, senza il tempo necessario per prendere confidenza con la novità, sono stati gravati dall’obbligo di pagare numerose tipologie di spesa con mezzi diversi dal contante al quale erano abituati, pena la perdita del beneficio della detraibilità delle spese stesse.
Dopo un acceso confronto tra le forze politiche su come reperire i fondi per una idonea copertura economica della manovra, la situazione si è risolta in un nulla di fatto, con il Decreto Milleproroghe approvato senza alcun emendamento in tal senso.
Cosa dispone la norma?
Come previsto dalla Legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi 679 e 680, L. n. 160/2019), quindi, le spese pagate in contanti dopo il 1° gennaio 2020 non potranno beneficiare delle detrazioni fiscali del 19%. Il risparmio fiscale è consentito solo se il pagamento è avvenuto mediante mezzi tracciabili.
La novità avrà notevoli ripercussioni sulle consuetudini dei contribuenti, i quali per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, dovranno utilizzare:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi tracciabili come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Si ricorda che continuano ad essere considerate detraibili seppur pagate in contanti:
- le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Inoltre, non sono richiamate dal testo della norma e quindi non sono assoggettate all’obbligo ivi previsto:
- le spese che danno diritto ad una percentuale di detrazione diversa dal 19%;
- le spese deducibili.
Per molti di questi oneri, tuttavia, l’esclusione del beneficio fiscale in caso di pagamento in contanti era già prevista da testi di legge precedenti o dalle stesse Circolari dell’Agenzia delle entrate.
Quali sono le novità sui mezzi utilizzabili per i pagamenti?
Anche in tal senso, nessuna apertura da parte dell’Agenzia delle entrate.
I mezzi di pagamento tracciabile che si possono utilizzare per sostenere le spese in modo che queste risultino, poi, detraibili, sono solo quelli tradizionali.
Infatti, con la Risposta all’interpello n. 180, l’Agenzia delle entrate esclude che il pagamento mediante circuiti di credito commerciale ne garantisca la tracciabilità.
L’interpello riguardava la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche che consentono di vendere ed acquistare senza utilizzare denaro: un sistema di compensazione tra debiti e crediti conseguente alle svariate operazioni di scambio di beni e servizi tra gli iscritti al sistema.
Questa innovativa concezione, oltre a non prevedere l’uso del contante, consente anche di tenere traccia dei soggetti coinvolti e del valore delle operazioni di scambio.
Ma questo non è stato ritenuto sufficiente. I circuiti di credito commerciale non rispettano i requisiti di tracciabilità previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ai fini della detraibilità delle spese e pertanto non sono stati inclusi tra le modalità di pagamento idonee ad usufruire del rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia chiarisce, infine, che per “altri sistemi di pagamento tracciabili” si intendono quelli che “garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN