Bonus verde 2020: a chi spetta e per quali lavori

Con il decreto legge 162/2019, meglio conosciuto come Milleproroghe, approvato in extremis a fine dicembre, il legislatore ha deciso di prorogare per l’anno 2020 il bonus verde, introdotto con la Legge di Bilancio 2018. Chiariamo quali sono i soggetti beneficiari e quali sono i lavori ammessi alla detrazione.

L’agevolazione, che può interessare anche le parti comuni condominiali, consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute dal contribuente in merito:

  • alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • alla realizzazione di coperture a verde nonché di giardini pensili.

La detrazione Irpef in questione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di egual importo e va calcolata su un ammontare massimo di 5.000 € per singola unità immobiliare. In termini pratici, il contribuente avente capienza Irpef recupererà al massimo 1.800 €, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, suddivisi in dieci rate da 180 € ciascuna.

Ai fini della detraibilità è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del proprietario o del detentore (quindi anche in forza di un contratto di locazione o comodato) dell’immobile interessato dagli interventi rientranti nel bonus verde. Le suddette spese devono essere documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni di pagamento, quali i bonifici bancari o postali, gli assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, le carte di credito e il bancomat.

Per quanto concerne il condominio, ogni unità immobiliare può godere dell’agevolazione fino a 5.000 €, fatta eccezione per eventuali uffici o negozi collocati al pianterreno che non possono avvalersi del bonus verde, al pari delle aree verdi ricomprese in edifici non residenziali.

A titolo esemplificativo, un contribuente potrebbe usufruire due volte del bonus: per una quota relativa ad interventi sul giardino condominiale e per un’altra sul giardino pensile di sua proprietà esclusiva.

Va opportunamente precisato che nel caso del condominio, il bonus viene riconosciuto al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile. Va da sé, che questa quota deve essere stata effettivamente versata all’amministrazione condominiale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per esempio, per le spese pagate dall’amministratore ai fornitori nell’anno 2020, i condomini morosi, per non perdere il diritto alla detrazione, dovranno effettuare i versamenti entro il 31 ottobre 2021, che costituisce il termine ultimo per l’invio del modello Redditi Persone Fisiche 2021.

Quali sono gli interventi realmente agevolabili?

Premettiamo che non sono in alcun modo detraibili le spese di manutenzione ordinaria annuale (es: lo sfalcio e la potatura stagionale), così come i lavori realizzati in economia dal proprietario acquistando i soli materiali.

Affinché il contribuente possa fruire del bonus verde, è necessario che le spese sostenute riguardino opere di natura straordinaria, che s’inseriscano in un intervento che riguardi il giardino o l’area verde nel suo complesso.

Di seguito, si riepilogano interventi detraibili:

  • sistemazione a verde (semina e/o piantumazione alberi e/o arbusti) di aree scoperte di edifici privati esistenti, unità immobiliari e pertinenze, compresi i terrazzi;
  • realizzazione di coperture a verde attraverso la realizzazione di tetti verdi e di giardini pensili;
  • recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • manutenzione straordinaria volta a riqualificare aree verdi esistenti e terrazzi.

Si ricorda che l’importo di spesa detraibile può essere comprensivo anche delle eventuali spese di progettazione e manutenzione, se connesse agli interventi sopra menzionati.

Rientrano nel bonus anche gli interventi finalizzati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria (difesa da parassiti dannosi) di alberi secolari o esemplari arborei di pregio paesaggistico, monumentale o storico-culturale.

Anche la fornitura di piante e arbusti, se ricompresa in un intervento globale, può beneficiare della detrazione del 36%.

Enrico Cusin – Centro Studi CGN