L’avviso di parcella o di fattura (fattura pro-forma) è un documento emesso per richiedere il pagamento di un importo con l’indicazione dettagliata delle varie voci di spesa, esattamente come in una normale fattura, senza che però abbia valore legale e fiscale. In questo modo, l’emissione della fattura vera e propria è posticipata al momento dell’effettivo incasso.
Va innanzitutto rilevato che l’emissione dell’avviso di parcella o di fattura non è previsto in modo specifico da nessuna disposizione normativa; è prassi che il professionista o il prestatore di servizi emetta tale documento con lo scopo di richiedere al proprio cliente il pagamento di una prestazione e di registrare l’effettivo documento ai fini Iva solo al momento della sua emissione, cioè al momento dell’incasso del corrispettivo.
Pertanto, i vantaggi dell’emissione di tale documento sono:
- consentire la richiesta del pagamento senza l’emissione di un documento fiscale;
- permettere al cliente di verificare il contenuto dell’emissione del documento definitivo (fattura);
- intervenire per eventuali correzioni, in caso di errori od omissioni;
- posticipare il versamento dell’Iva al momento dell’incasso effettivo.
ATTENZIONE: se l’avviso di parcella o di fattura riporta tutti gli elementi della fattura come citati dall’art. 21 del DPR 633/72, questa dovrà essere trattata come una normale fattura e l’operazione dovrà intendersi come effettuata a norma dell’art. 6 c. 4 del DPR Iva; pertanto, il contribuente è obbligato alla registrazione e al versamento dell’imposta, anche senza che il corrispettivo sia stato incassato.
Quindi, affinché ciò non avvenga, è necessario che il documento pro forma sia emesso senza numero progressivo e senza l’indicazione distinta dell’Iva e della rispettiva aliquota, con l’indicazione in calce che la fattura verrà emessa al momento dell’effettivo incasso.
L’emissione di avviso di parcella o di fattura è concessa esclusivamente ai professionisti e alle imprese che erogano servizi, mentre non è ammissibile per le imprese commerciali che vendono beni: per queste ultime, infatti, come specificato dall’art. 6, c. 3 del DPR 633/72, l’emissione della fattura deve essere contestuale alla consegna del bene.
Una volta ricevuto il pagamento, vi è l’obbligo di emissione immediata della fattura fiscale vera e propria, conformemente a quanto indicato nella fattura proforma.
Si ricorda, inoltre, che l’avviso di parcella o di fattura non è assoggettato a imposta di bollo a condizione, ovviamente, che sul documento sia indiato che la sua emissione è relativa a operazioni assoggettate a Iva.
Rita Martin – Centro Studi CGN