Con la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate accende i fari sull’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019, mettendo a disposizione dei contribuenti e loro consulenti un corposo documento composto da una serie di paragrafi che affrontano le tematiche inerenti l’applicazione degli indicatori di affidabilità per il 2019: dalle novità alle istruzioni per ogni singolo quadro, con evidenza degli ISA interessati dalle evoluzioni, per chiudere con una serie di quesiti di interesse diffuso.
Tra gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che si presentano revisionati si segnalano quelli applicabili alle attività professionali, anche per via della scarsa affidabilità riscontrata in sede di prima applicazione.
Per le attività professionali, la modifica più significativa è rappresentata dal passaggio generalizzato da un “modello a costi” a un “modello a prestazioni” in modo da tener conto delle specificità del regime reddituale dei lavoratori autonomi che determinano il reddito in base al principio di cassa. Secondo il nuovo modello di riferimento, i compensi fatturati ma non incassati non incidono ai fini della valutazione che si incardina, invece, sui seguenti elementi:
- il numero delle prestazioni;
- l’ammontare dei compensi incassati;
- il compenso medio relativo alle prestazioni rese.
Il compenso medio viene determinato in ragione dei dati inseriti dal contribuente, dividendo i compensi complessivamente percepiti, con ripartizione per ogni tipologia di prestazione, per il numero delle prestazioni. Il passaggio successivo prevede il confronto tra i compensi medi effettivi con i compensi minimi provinciali. Dal confronto di questi due valori seguono i seguenti risultati:
- valore medio effettivo superiore rispetto ai valori minimi provinciali. Il risultato conseguito non comporta alcun effetto negativo per quanto concerne la valutazione di affidabilità;
- valore medio effettivo inferiore rispetto ai valori minimi provinciali. In tal caso, l’effetto negativo si concretizza determinando una riduzione progressiva del valore dell’indicatore ISA finale.
Trattandosi di una media, i compensi effettivi potrebbero risentire delle compensazioni, nel senso che ogni singola prestazione potrebbe collocarsi al di sopra oppure al di sotto del valore minimo provinciale. È il caso di evidenziare che tali compensazioni potranno verificarsi esclusivamente all’interno di ogni singola classe di prestazione, escludendosi ogni possibile effetto compensativo tra classi/prestazioni differenti.
In tutti gli ISA delle attività professionali con modello “a prestazione” sono stati introdotti tre nuovi indicatori elementari di anomalia che verificano la plausibilità delle spese sostenute dal professionista rispetto all’ammontare complessivo dei compensi dichiarati.
In particolare i tre indicatori, a cui è associato un punteggio pari a 1 nel caso in cui l’ammontare dei compensi sia uguale a zero o qualora il valore dell’indicatore sia superiore al valore delle rispettive soglie di riferimento, sono:
- Incidenza delle spese sui compensi, per il quale le soglie sono differenziate in base all’incidenza delle spese per forza lavoro (lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti terzi che erogano prestazioni afferenti l’attività professionale) sul totale delle spese;
- Incidenza dei consumi sui compensi;
- Incidenza delle altre spese documentate sui compensi.
I tre indicatori vengono calcolati rapportando ai compensi complessivamente conseguiti, rispettivamente, il totale delle spese, l’ammontare dei consumi e l’ammontare delle altre spese documentate nette (queste ultime pari alle altre spese documentate – Irap 10% – Irap personale dipendente – IMU).
Al fine di correggere alcune anomalie riscontrate in fase di attribuzione del punteggio finale, altro aspetto da tenere in conto concerne l’eliminazione di due indicatori elementari intermedi “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto”.
Le informazioni concernenti l’evoluzione del modello a prestazioni da applicare alle attività professionali sono contenute nel quadro H, che si presenta con una struttura del tutto identica al quadro RE, per cui devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE (per esempio, nel rigo H02 dovrà essere indicato l’importo corrispondente a quello indicato nel rigo RE2).
Dalle prime simulazioni, il nuovo modello ISA applicabile alle attività professionali si caratterizza per un maggior equilibrio circa le dinamiche che influenzano il risultano finale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN