La conversione in legge del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha riscritto per intero l’articolo sul super bonus del 110% di cui all’art. 119 rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.” Analizziamo in particolare la platea dei potenziali beneficiari, che risulta ampliata rispetto al testo originario.
Si tratta di un beneficio per riqualificare le abitazioni (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), che comporta una detrazione del 110% in cinque anni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I lavori oggetti di agevolazioni si distinguono in “trainanti” e “trainati” e riguardano essenzialmente gli interventi di risparmio energetico e sisma bonus con estensione agli interventi di efficientamento energetico rappresentati da sostituzione di infissi, micro generatori e installazione di colonnine di ricarica.
Al comma 9 dell’articolo che si riporta testualmente, il beneficio spetta per gli interventi agevolati effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in-house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
d -bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Al successivo comma 10 viene precisato che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Rispetto alla formulazione contenuta nel testo originario del Decreto Rilancio, è possibile formulare le seguenti osservazioni:
1) viene eliminata la disapplicazione del bonus agli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’attività d’impresa, arti e professioni) su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale. In pratica, secondo la previgente formulazione, non era possibile fruire della detrazione del 110% per i lavori effettuati sulla “villetta” a disposizione, a meno che non fosse utilizzata come abitazione principale. La norma proposta non ha retto alle contraddizioni che il concetto di unifamiliarità procurava. Secondo la nuova formulazione presente nel testo di conversione, ai fini del beneficio in questione non è più essenziale che oggetto dell’intervento sia una villetta unifamiliare utilizzata come abitazione secondaria.
2) Viene, però, introdotto un limite quantitativo pari a due unità immobiliari senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che:
- il beneficio potrà essere applicato per i lavori effettuati presso l’abitazione principale nonché un’altra utilizzata come residenza estiva;
- il beneficio può riguardare esclusivamente le altre unità a disposizione, sempre nel limite massimo di due (per esempio le villette al mare o in campagna);
- il Comune dove si potrebbero trovare le unità immobiliari non avranno incidenza, potendosi anche trattare di unità nell’ambito dello stesso Comune.
3) Nessun limite quantitativo è stato previsto per i lavori sulle parti comuni.
- Si consideri, ad esempio, il caso in cui una persona fisica sia proprietaria di tre unità immobiliari poste all’interno dello stesso condominio o anche in edifici condominiali diversi. Il proprietario potrà godere della detrazione del 110% per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad esempio il “cappotto termico”, in ragione della quota di comproprietà per ciascuna delle tre proprietà;
- se il medesimo proprietario volesse cogliere l’occasione per combinare i lavori condominiali con quelli presso le proprietà esclusive effettuando lavori di sostituzione degli infissi all’interno di ciascuna delle singole unità immobiliari, in modo da ottenere il risparmio energetico nelle proprie abitazioni, sarà necessario tener conto del limite quantitativo e potrà fruire della detrazione del 110%, solo limitatamente a due immobili. Per la terza unità abitativa resta la possibilità della detrazione “ordinaria” del 50%.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN