Il complesso degli interventi oggetto della super detrazione del 110% sarà sorvegliato speciale e condizionato a precise condizioni che necessiteranno di asseverazioni durante i vari passaggi della procedura. Lo ha confermato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante l’audizione in merito alle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici che si è tenuto il 22 luglio scorso.
Il Direttore ha avuto modo di affermare di fronte ai membri della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che il visto di conformità sarà necessario non solo per certificare la cessione del credito o lo sconto in fattura ma anche per la sussistenza della detrazione.
Nella relazione si legge che “poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati, il legislatore ha ritenuto di introdurre particolari adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative che, anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.”
In particolare, come si legge nella relazione, il contribuente deve ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
- una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Anche se non espressamente richiamata dalla norma di legge che collega il visto di conformità alle sole ipotesi di cessione e sconto in fattura, l’intervento di direttore dell’Agenzia va nella direzione di rendere sempre necessario il visto, anche per il semplice accesso al super beneficio.
È il caso di precisare che il visto di conformità potrà essere rilasciato dai dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e dai CAF
I requisiti tecnici minimi verranno stabiliti da uno o più decreti interministeriali attuativi, ormai pronti per la pubblicazione, e l’attestazione sarà trasmessa all’Enea.
Particolarmente severe saranno le sanzioni in caso di rilascio attestazioni o asseverazione infedeli. La contestazione prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele, oltre all’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN