Bonus Renzi di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2020 a causa degli ammortizzatori sociali e/o dei congedi parentali legati all’emergenza Coronavirus. Ecco i dettagli.
Il Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito in Legge 2 aprile 2020, n. 21, introduce misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, prevedendo che a decorrere dal mese di luglio 2020 il cd. bonus Renzi sia sostituito da nuove misure volte a diminuire la differenza tra il lordo e netto in busta paga.
L’articolo 128 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) prevede tuttavia un’importante deroga a questa disciplina, a favore degli incapienti, a titolo di beneficio durante la situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19.
La nuova disposizione prevede espressamente che, per l’anno 2020, il bonus Renzi (fino al 30 giugno 2020) e il trattamento integrativo (dal 1° luglio 2020) competono comunque ai c.d. incapienti, se l’imposta lorda determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato), al netto delle detrazioni di lavoro dipendente, non risulta positiva per effetto delle misure a sostegno dei lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, introdotte con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ovvero:
- l’indennità di cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario (art. 19);
- l’indennità di cassa integrazione ordinaria per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovavano già in CIGS (art. 20);
- l’assegno ordinario per i datori di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21);
- l’indennità di cassa integrazione in deroga (art. 22);
- l’indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore privato, ivi inclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 23);
- l’indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore pubblico (art. 25).
Il Decreto Rilancio, in sostanza, evidenzia che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 nel periodo d’imposta 2020 determinerà la riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF e della relativa imposta lorda dei lavoratori dipendenti interessati, rendendo tali soggetti “incapienti” ai fini della fruizione dei bonus fiscali.
Il datore di lavoro, quindi, al fine del riconoscimento del trattamento, dovrà considerare la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 e delle relative indennità.
Anche chi ha percepito redditi inferiori ad 8.174 euro (il cd. limite incapienti) avrà diritto al bonus Irpef. Il testo del Decreto Rilancio archivia inoltre il rischio di restituzione del bonus già riconosciuto ai tanti lavoratori in cassa integrazione a causa dell’emergenza causata dal Covid-19.
L’art. 128 del Decreto Legge n. 34/2020 dispone infine che il bonus di 80 euro non erogato nei mesi in cui il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali per Covid-19 deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio (pertanto anche in data posteriore rispetto alla data di abrogazione del bonus, non più in vigore dal 1° luglio 2020).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato