Decreto rilancio: le novità per i contratti a tempo determinato e somministrazione dopo la legge di conversione

La Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34  (c.d. “Decreto Rilancio”), recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, introduce alcune importanti novità: tra queste, il nuovo comma 1-bis dell’art. 93, che dispone una  proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa (se disposta) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, delle seguenti tipologie di contratto:

  • contratti di lavoro a tempo determinato;
  • contratti di somministrazione;
  • contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello). Rimane escluso invece l’apprendistato professionalizzante, già disciplinato dall’art. 2, comma 4 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 148 (“disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”) ove è sancito che, in caso di utilizzo della Cassa integrazione(in sospensione o con riduzione di orario), il periodo di apprendistato professionalizzante deve essere prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Secondo le prime interpretazioni, la disposizione è applicabile unicamente ai contratti di lavoro attualmente in essere o scaduti dal 18 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. 77/2020).

La proroga dei contratti a termine, già prevista nella legge di conversione del Decreto Cura Italia (Legge del 24 aprile 2020, n. 27), “torna” quindi con il Decreto Rilancio e l’effetto della proroga è costituito dal prolungamento “forzato” dei contratti per un numero di giornate pari a quelle di sospensione dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, normalmente coincidenti con quelle di intervento dell’ammortizzatore sociale emergenziale applicabile (assegno ordinario del FIS, CIGO o cassa in deroga).

L’articolo 93 “Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine” prevedeva che:

“In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

È ora aggiunto il comma 1-bis: “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Inoltre, la nuova normativa consente la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81: quindi nulla cambia per quanto riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di prorogare e/o rinnovare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) senza l’obbligo di prevedere una causale, tra quelle indicate al primo comma dell’articolo 19, del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (TU dei contratti di lavoro).

Infine, in base a quanto già disposto dall’articolo 19-bis del decreto Cura Italia (Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreti Legge del 17 marzo 2020, n. 18), il rinnovo potrà essere stipulato senza il rispetto del cd. stop&go e cioè quella vacanza obbligatoria prevista tra due contratti a tempo determinato (articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81).

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato