A seguito delle novità introdotte, l’Inps, con la Circolare dell’8 luglio 2020, n. 81, fornisce le istruzioni per la corretta fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui alla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (permessi assistenza disabili), introdotti dal c.d. Decreto Cura Italia e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Come ormai risaputo, il “congedo COVID-19” è stato introdotto come congedo retribuito ai sensi dall’articolo 23 del Decreto Cura Italia, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di accudire i minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, della Legge dell’8 agosto 1995, n. 335) e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il congedo, della durata di 15 giorni, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito corrisposti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre nel nucleo familiare non deve essere presente altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il Decreto Rilancio (art. 72, comma 1, lettera b) D.L. 34/2020) ha previsto la possibilità di fruire, per i figli minori di anni 12, di ulteriori periodi di astensione dal lavoro – per altri 15 giorni indennizzati – per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, in aggiunta a quanto già precedentemente previsto.
Rimangono fermi i requisiti relativi ai beneficiari e alle condizioni degli stessi (presenza nel nucleo familiare di percettori di sostegno al reddito, genitori non lavoratori, etc).
Inoltre il medesimo permesso e per la stessa durata totale di 30 giorni è ammesso anche in presenza di figli minori di 16 anni: non è prevista alcuna indennità, ma i genitori non possono essere licenziati e mantengo il proprio posto di lavoro durante l’assenza. In tal caso la domanda di astensione dal lavoro dovrà essere presentata direttamente al proprio datore di lavoro.
Come anticipato, le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, estendono il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020. Successivamente, la Legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Rilancio, ha esteso l’arco temporale portandolo ora al 31 agosto 2020.
Permessi per genitori con figli disabili
L’articolo 24 del Decreto Cura Italia ha previsto, inoltre, l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti per assistenza a soggetti disabili (articolo 33, commi 3 e 6, della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104), di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Successivamente, il Decreto Rilancio ne ha sancito l’incremento portandoli ad ulteriori 12 giorni da utilizzare nei mesi di maggio e giugno (per sommatoria con le 3 giornate mensili previste per la medesima tipologia di permesso).
Inoltre i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese e, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per le ulteriori giornate relativamente ai mesi di maggio e giugno.
Tali permessi possono essere concessi indipendentemente dall’età dei figli da assistere.
Bonus baby-sitter e compatibilità con congedo COVID-19
In alternativa al congedo COVID-19, il comma 8 del menzionato articolo 23 del Decreto Cura Italia, come modificato dall’articolo 72, comma 1, lettera c), del Decreto Rilancio, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del citato Decreto Cura Italia, di 2.000 euro.
La presenza delle due misure ha generato domande e dubbi in merito alla compatibilità o alla alternatività degli stessi. L’Inps, con la Circolare n. 81/2020, ha cercato di fornire una risposta, considerando le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio e quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la corretta interpretazione del dettato normativo. Fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 agosto), sono quindi indicati i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
In caso di genitori lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3 (dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato), il limite di importo di 600 euro, sopra esposto, è aumentato a 1.000 euro.
Nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della circolare qui citata, può essere richiesto il riesame di tale domanda oppure può essere presentata nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.
Eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela.
Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’autorità giudiziaria.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato