Ancora un rinvio per le scadenze della riscossione coattiva

L’art. 99 del D.L. 14.8.2020 n. 104 pubblicato in GU n. 203 dello stesso giorno prevede un ulteriore rinvio della riscossione coattiva. Per andare incontro alle situazioni di difficoltà contingenti alla grave pandemia COVID-19, infatti, sono stati messi in atto numerosi sostegni economico-finanziari. Tra questi ultimi spiccano le proroghe alle scadenze, via via stabilite, per i pagamenti di imposte, tasse, contributi ed anche cartelle esattoriali e avvisi di addebito INPS.

Dopo i rinvii contenuti nei decreti “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 conv. in L. n.27/2020) e “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020) è intervenuto per ultimo il decretoAgosto” (D.L. n. 104/2020) che ha ulteriorimente prorogato i termini della sospensione fissati per il 31 agosto al 15 ottobre 2020.

Pertanto, nel tempo, limitandoci alla riscossione coattiva, i termini per i pagamenti di cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione per le entrate tributarie e non tributarie, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e avvisi di addebito INPS scadenti dall’8 marzo 2020 sono stati prorogati rispetto alle iniziali scadenze.

L’ulteriore rinvio di cui si tratta è contenuto nell’art. 99 del Decreto “Agosto” che molto semplicemente sostituisce il precedente termine del 31 agosto con quello del 15 ottobre, lasciando quindi invariati i testi legislativi di riferimento.

Pertanto, a seguito di quanto sopra:

  • i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione (oppure ratealmente, previa precedente apposita richiesta) entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e cioè novembre 2020 (art. 68 c.1 D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020);
  • i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e quelli relativi ai provvedimenti di accoglimento emessi sulle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 decadranno in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive (art. 68 c. 2ter D.L. n. 18/2020 conv. in L. n.27/2020);
  • fino al 15 ottobre 2020 l’Agente della riscossione non procederà alla notifica delle cartelle di pagamento (art. 12 D.lgs. n. 159/2015 richiamato nell’art. 68 c.1 D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020);
  • fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi i pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152 D.L. n. 34/2020 conv. in L. 77/2020).

Invece niente di nuovo è intervenuto relativamente al pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” da corrispondere nell’anno 2020 (quindi sia per le rate scadute che in scadenza). Come è noto, i detti pagamenti dovranno essere eseguiti entro il 10 dicembre 2020 (art. 68 c.3 D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo