Decreto Agosto, versamento di novembre prorogato al 30 aprile 2021

Il decreto “Agosto” (art. 98 del D.L. 104/2020) proroga il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per l’anno d’imposta 2020 (soggetti “solari”), previsto per il 30 novembre, al 30 aprile 2021.

Si tratta di una norma di alleggerimento tramite differimento del carico fiscale riservata a determinate categorie di contribuenti che hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% con riferimento al primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Da un punto di vista soggettivo, i destinatari della misura di differimento sono i soggetti riconducibili alle seguenti situazioni:

  1. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF pari a 5.164.569 euro.

La stessa norma, con l’espresso riferimento all’art. 1, comma 2 del DPCM 27 giugno 2020, estende la proroga del termine di versamento del secondo acconto anche ai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, anche se fruiscono di regimi agevolati e quindi sono esclusi dalla relativa applicazione. Si tratta di contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (ex art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
  • utilizzano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27 comma 1 del DL 98/2011).

La proroga riguarda altresì i soggetti che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA quali, per esempio, l’inizio o la cessazione attività, il non normale svolgimento dell’attività oppure la determinazione forfettaria del reddito.

Con un meccanismo che le leggi della fisica definirebbero “per simpatia”, la proroga influenza anche i soggetti collegati che partecipano a società, associazioni e imprese oppure devono dichiarare redditi “per trasparenza” (ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR).

In virtù di questo meccanismo, possono beneficiare dei più estesi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali che adottano il regime di trasparenza dei redditi.

Stando ai chiarimenti resi in occasione di precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo, dovrebbero, invece, essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Il comma 2, dell’art. 98 in commento, subordina la proroga a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il riferimento ai concetti di fatturato e corrispettivi lascia intendere l’applicabilità delle nozioni di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi del periodo di riferimento più volte oggetto di chiarimenti a cura dei documenti di prassi 15/E/2020 e 22/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che a loro volta rimandano ai chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020, nello specifico al quesito n. 2.2.5 “Verifica della condizione del calo del fatturato” e 2.2.6 “Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente”. In breve, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) nonché la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN