Che sia un reddito prodotto in Spagna o una spesa odontoiatrica sostenuta in Repubblica Ceca, anche la dichiarazione dei redditi deve fare i conti con una crescente mobilità delle persone, del lavoro e dei capitali. Come comportarsi con i documenti in lingua straniera necessari per l’elaborazione del 730 o del modello Redditi? Vanno tradotti? Vediamolo assieme.
In sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi vanno presentate, a chi presta assistenza fiscale, tutte le certificazioni a supporto dei redditi percepiti, degli oneri sostenuti e dei crediti spettanti. Potrebbe accadere, ad esempio, che un contribuente abbia pagato una spesa detraibile all’estero o abbia lavorato in un altro Stato per qualche mese e, a supporto dell’onere o del reddito, sia in possesso di documentazione redatta in lingua straniera. In generale, in questi casi, è necessario produrre apposita traduzione dell’atto al fine sia di permettere a chi elabora la dichiarazione dei redditi di verificarne in modo idoneo il contenuto sia di fornire all’Amministrazione finanziaria un atto in lingua italiana, in caso di accertamento.
Ma la traduzione come deve essere effettuata?
A rispondere a questa domanda è la Circolare 19/E del 08 luglio 2020 con cui l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la traduzione può essere eseguita dallo stesso contribuente se il documento estero è redatto in una di queste quattro lingue: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Per tutte le altre lingue è necessario avere una traduzione giurata, ossia un atto che ha carattere ufficiale e legale in quanto si attesta, attraverso apposita certificazione, la conformità del testo tradotto all’originale. Alla regola generale appena esposta seguono specifiche eccezioni. A tutela tanto delle minoranze linguistiche quanto di chi vive in territori vicini ai confini di Stato, non si è tenuti ad effettuare alcuna traduzione se:
- il documento è redatto in lingua francese e il contribuente è residente in Valle d’Aosta;
- il documento è redatto in lingua tedesca e il contribuente risiede nella provincia di Bolzano;
- il documento è redatto in lingua slovena e il contribuente è sia residente in Friuli Venezia Giulia sia appartenente alla minoranza slovena.
Diverso discorso se la spesa è stata sostenuta all’estero e il documento è stato redatto direttamente in lingua italiana. A tal proposito la Circolare succitata precisa che “è ammessa alla detrazione la spesa sostenuta all’estero comprovata da una documentazione redatta in italiano”. Anche in questo caso, quindi, vi è un esonero dalla traduzione dell’atto.
Facciamo degli esempi pratici:
- Lucia, residente a Torino, avendo lavorato nel 2019 per due mesi in Francia, è tenuta a dichiarare in Italia i rispettivi redditi. In sede di elaborazione del 730/2020 dovrà produrre, a chi presta assistenza fiscale, sia apposita documentazione a supporto sia la relativa traduzione, che può essere prodotta autonomamente;
- Andrea, residente a Pordenone, mentre era in vacanza in Slovenia, si è recato da un dentista per un’emergenza. A sostegno della prestazione effettuata e pagata, gli è stata rilasciata apposita fattura in doppia lingua, italiano e sloveno. Pur trattandosi di un documento redatto in lingua diversa dall’inglese, francese, tedesco e spagnolo, ai fini della detraibilità della spesa sanitaria non è necessaria la traduzione giurata in quanto la documentazione è stata compilata già anche in italiano;
- Enrico frequenta l’università a Zagabria e, in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi in Italia, presenta a chi presta assistenza fiscale documentazione attestante le spese sostenute per la frequenza dei corsi universitari in lingua croata. Per non perdere l’agevolazione fiscale deve procurarsi una traduzione giurata dei documenti;
- Silvia, residente a Brunico, realizza un intervento di ristrutturazione presso la propria abitazione. L’azienda che si è occupata dei lavori ha redatto le fatture in lingua tedesca. Ai fini della detraibilità della spesa non è necessario eseguire alcuna traduzione, né giurata né effettuata autonomamente, in quanto la contribuente è residente nella provincia di Bolzano.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN