Facciamo il punto sulle principali modalità di pagamento del saldo IVA 2019, dopo tutte le novità intervenute in corso d’anno.
16 marzo 2020
Ordinariamente, in questa data, si è eseguito, e anche quest’anno è stato possibile farlo, il pagamento dell’imposta, o in unica soluzione oppure come prima rata senza alcuna maggiorazione a titolo d’interesse corrispettivo. Le successive rate sono fissate con scadenza il 16 di ogni mese successivo (tranne agosto fissato il giorno 20) fino al mese di novembre, con un aggravio di interessi mensile dello 0,33%.
16 aprile 2020
Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 poi convertito in L. n. 40/2020, l’adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 (quindi l’unica soluzione oppure la prima rata) è stato considerato tempestivo se effettuato entro questa data (16 aprile)
16 maggio 2020
- Scadenza di pagamento della 3^ o 2^ rata, maggiorate ogni mese dello 0,33% dovuto a titolo di interessi (16 marzo con possibilità di differimento al 16 aprile).
- Per i soggetti di cui all’art. 18, commi da 1 a 6 del D.L. n. 23/2020 conv. in L. 40/2020, il versamento poteva essere effettuato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Detti pagamenti sono stati prorogati al 16 settembre 2020 a norma dell’art. 126 del D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020.
Giorno 16 dei mesi di giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre/novembre 2020
Prosecuzione dei pagamenti rateali indicati al n. 1) del paragrafo: 16 maggio 2020
20 luglio 2020 – 20 agosto 2020
- A seguito del rinvio (DPCM 27/6/2020) della scadenza già prevista per il 30 giugno, è possibile effettuare il pagamento, in unica soluzione oppure a titolo di prima rata, maggiorato/a dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2020 – 20 luglio 2020.
- Per l’ulteriore differimento al 20 agosto, si aggiungerà una maggiorazione dello 0,40% all’importo determinato al 20 luglio.
Giorno 16 dei mesi di agosto (giorno 20)/settembre/ottobre/novembre 2020
- Dal 20 agosto proseguiranno i pagamenti rateali iniziati il 20 luglio 2020; all’importo già determinato al 20 luglio si aggiungeranno gli interessi nella misura dello 0,33% mensili.
- Dal 16 settembre proseguiranno i pagamenti rateali iniziati il 20 agosto 2020; all’importo già determinato al 20 agosto si aggiungeranno gli interessi nella misura dello 0,33% mensili. Per il periodo 20 agosto – 16 settembre si applicano gli interessi nella misura del 0,30%.
Per saperne di più si può consultare lo scadenzario fiscale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
16 settembre 2020
La data è tra le più congestionate dell’anno. Per restare in tema di pagamento del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale per il 2019, si ricorda che i pagamenti scadenti nel periodo del lockdown il 16 marzo / 16 aprile / 16 maggio sono stati sospesi, per molti contribuenti, fino al 16 settembre 2020.
Tra le situazioni di più largo interesse si citano:
- soggetti con ricavi e compensi ≤ € 2 mln nell’anno di imposta precedente senza limite di ricavi per le zone rosse;
- soggetti con fatturato ≤ € 50 mln nell’anno di imposta precedente (senza limite di ricavi per le zone rosse) se i fatturati di marzo e aprile 2020 < marzo e aprile 2019 di almeno il 33% – ed anche per i soggetti con inizio attività dopo il 31 marzo 2020;
- soggetti appartenenti a categorie di attività particolarmente colpite elencate nell’art. 61 D.L. n.18/2020 e già elencate nell’art. 8 c.1 del D.L. n. 9/2020 tra cui: imprese turistico ricettive, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, asili nido, servizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo, discoteche, sale gioco e biliardi, impianti sportivi, palestre, ristorazione, gelaterie, bar.
Tali pagamenti si sarebbero dovuti eseguire alternativamente:
- in unica soluzione;
- in quattro rate uguali, senza sanzioni ed interessi, scadenti in data 16 settembre / 16 ottobre / 16 novembre / 16 dicembre.
Ma per alleggerire le difficoltà finanziarie del momento, le suddette scadenze sono state ulteriormente variate, dal Decreto “Agosto” n. 104/2020.
A seguito dell’art. 97 del decreto, i pagamenti per i quali i contribuenti si sono avvalsi del differimento del versamento artt. 126 e 127 D.L. 19.5.2020 n. 77 conv. in L. n. 77/2020, potranno essere pagati alternativamente:
- in unica soluzione entro il predetto termine del 16 settembre 2020, oppure fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, dal 16 settembre al 16 dicembre 2020;
- nella misura del 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021;
- nella misura del 50% in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, dal 16 settembre al 16 dicembre 2020, e il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.
In ultimo, la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 emanata dall’AdE (punto 3.4.1) chiarisce che, nel caso in cui il contribuente che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020, abbia comunque versato la prima rata ma non quelle scadenti nei mesi di aprile e maggio, alternativamente potrà versare il residuo debito annuale IVA:
- in unica soluzione al 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo senza sanzioni ed interessi, a partire dal 16 settembre;
- nella misura del 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021;
- nella misura del 50% in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, dal 16 settembre al 16 dicembre 2020, e il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.
Ancora la circolare 25/E chiarisce che il contribuente che non ha potuto usufruire della sospensione del pagamento IVA del mese di marzo 2020 ma ha potuto usufruire della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio, dovrà eseguire i versamenti delle rate successive nei termini ordinari.
Il pagamento delle somme delle rate sospese di aprile e maggio 2020 potrà invece essere eseguito in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure nei più larghi tempi e modi indicati nell’art. 97 del D.L. n.104/2020 come sopra indicati per il caso precedente.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo