Si verifica sempre più frequentemente che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili le Comunicazioni 730/4 ad Intermediari (professionisti e altri soggetti che gestiscono gli adempimenti del personale) di Sostituti d’Imposta con i quali il rapporto professionale si è interrotto ma senza che questo evento sia stato comunicato alla stessa Agenzia delle Entrate.
L’Intermediario trova quindi, nel proprio cassetto fiscale, la fastidiosa attribuzione di risultanze contabili che non può gestire ma che non può nemmeno ignorare in quanto, negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate, egli risulta essere ancora il soggetto destinatario delle Comunicazioni 730/4.
Il Decreto MEF 164 del 31.05.1999, all’articolo 16, modificato dal Decreto MEF 63 del 07.05.2007 al cui comma 1 della lettera a), stabilisce che i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni Modello 730-4, norme riprese e aggiornate nella Circ. 4/E del 12.03.2018. In tali norme è però anche previsto che si effettuino le modifiche, revoche e cessazioni, al variare delle condizioni precedentemente comunicate.
Ma perché l’Agenzia delle Entrate ha indicato nella norma che, se il nuovo Intermediario non ha comunicato la variazione, il precedente Intermediario “può” compilare tale quadro anche se si ritiene vivamente consigliabile farlo?
Il motivo è presto detto. L’Agenzia delle Entrate cerca di tutelare il progetto di totale automazione dei flussi delle Comunicazioni 730/4: non importa chi sia l’Intermediario per la ricezione delle Comunicazioni 730/4, l’importante è che ad ogni Sostituto ne sia associato uno.
Se un Intermediario comunica la cessazione del rapporto di delega e il Sostituto d’Imposta non effettua la comunicazione di un nuovo Intermediario, l’Agenzia delle Entrate si trova senza Intermediario per quel Sostituto d’Imposta. Si ritorna quindi ad una gestione “tradizionale” della Comunicazione 730/4 da parte del CAF (lettera, fax, e-mail, ecc.), come indicato al paragrafo 4.1 della Circ. 4/E del 2018, uscendo nuovamente dal sistema esclusivo dei flussi telematici e provocando un mancato controllo sulla gestione degli scarti, dei dinieghi e su possibili doppi conguagli.
Ma la domanda che ci poniamo a questo punto è la seguente: quale iter deve seguire l’Intermediario se interrompe il suo rapporto con un Sostituto d’imposta, perché questi vuole gestire autonomamente il personale o avvalersi di altro Intermediario, per evitare di ricevere le Comunicazioni 730/4 anche successivamente alla cessazione del rapporto professionale?
Quali sono le modalità di Cessazione dell’Incarico per la ricezione delle Comunicazioni 730/4 con Modello CSO?
L’Agenzia delle Entrate, come detto in precedenza, ha introdotto recentemente una seconda pagina nel Modello CSO denominata:
“Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega”
con il sottotitolo:
“Da utilizzare esclusivamente dal 15 settembre al 15 gennaio successivo nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto”.
Attraverso questo adempimento l’Intermediario (professionista o altra struttura che gestisce il personale), richiede all’Agenzia delle Entrate l’interruzione dell’inoltro delle Comunicazioni 730/4 alla sua utenza telematica per il Sostituto d’Imposta con il quale ha interrotto il rapporto professionale.
Ricordiamo che colui che risulta negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate come Intermediario verso un Sostituto d’Imposta non può ignorare le Comunicazioni 730/4 che dovessero pervenire per effetto della mancata revoca del rapporto di delega alla ricezione di tali comunicazioni.
L’effettuazione di questa comunicazione consente di gestire i flussi dati in modo ottimale senza generare disfunzioni e inutili attività supplementari nei soggetti coinvolti nell’Assistenza fiscale (Agenzia delle Entrate, CAF, Sostituti d’Imposta e loro Intermediari, Professionisti).
Cosa succede a seguito di una revoca del “rapporto di delega” alla ricezione delle Comunicazioni 730/4?
La normativa (Circ. 4/E del 12.03.2019, paragrafo 2) prevede che l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la “Comunicazione di cessione del rapporto di delega” e accertata la regolarità della richiesta pervenuta, contatta il Sostituto d’Imposta attraverso messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dall’INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata del MISE). Nella comunicazione, il Sostituto d’Imposta viene invitato a presentare direttamente, o tramite altro soggetto, una nuova comunicazione al fine di nominare un nuovo Intermediario per la ricezione delle Comunicazioni 730/4.
Ivo Poles – Centro Studi CGN