L’art. 27 del decreto Semplificazioni porta con sé un alleggerimento degli obblighi dei professionisti investiti degli adempimenti in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Vediamo di cosa si tratta.
Uno dei temi più scottanti per l’esercizio delle professioni soggette agli obblighi del D.L. n. 231/2007 in tempi di COVID-19, è certamente quello che riguarda l’adeguata verifica della clientela nei rapporti a distanza.
Il problema non si pone certo per i clienti già identificati in precedenti occasioni, ma è diventato di largo interesse per i nuovi contatti, che sempre più frequentemente avvengono grazie alla presenza nel web dei siti degli studi professionali e per il dovuto distanziamento fisico tra le persone, che ha messo in discussione i comportamenti finora adottati.
In particolare, nei detti casi, i commercialisti e i consulenti del lavoro si sono posti più di un interrogativo sulla possibile esecuzione delle modalità di adeguata verifica della clientela (più avanti AVC) a distanza in tema di adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo D.Lgs. n. 231/2007.
Come è noto, l’adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:
a) identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;
b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo;
c) verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
In particolare, in un rapporto professionale da instaurare a distanza, incidono gli aspetti di cui ai punti a) – b) e c).
Sotto quest’aspetto, è venuto in soccorso l’art. 27 del citato D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020
La prima modifica è stata apportata all’art. 1 c. 2 lett. n) del D.Lgs. n. 231/2007 che riguarda i dati identificativi di una persona fisica/giuridica. Tra gli elementi contemplati (nome e cognome oppure ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio/residenza/sede legale, codice fiscale) viene soppresso il riferimento agli estremi del documento di identificazione.
Questa variazione al testo porta con sé la conseguenza richiamata nell’art. 18 del D.Lgs. citato, che adesso prevede che l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e dell’esecutore avvengono sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (viene soppresso il riferimento al riscontro con un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente).
A questo punto, l’interpretazione del lettore giustamente potrebbe portare a pensare che la richiesta del documento di riconoscimento cartaceo sia stato eliminato sia nella fase della procedura di AVC in presenza del cliente che in quella effettuata a distanza.
Tuttavia, nell’art. 19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica), è rimasta “l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico“.
Pertanto, in conclusione, si può affermare che l’eliminazione dell’obbligo di verifica dell’identità a mezzo di un documento di riconoscimento cartaceo è limitata ai casi di AVC a distanza, restando ferma la disposizione, conosciuta da sempre, di verificare l’identità con un documento identificativo cartaceo nei casi di AVC in presenza del cliente.
Infine, un’importante novità viene apportata nell’art.19 c. 1 lett. a) in quanto la norma consente l’assolvimento dell’obbligo di identificazione a distanza nel caso in cui il cliente sia in possesso di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, mentre in precedenza era richiesto il livello massimo di sicurezza.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo