L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n.225 del 23 luglio 2020, ha cercato di chiarire alcuni dubbi sorti in merito al sostenimento della spesa relativa ai contributi inerenti la pace contributiva e quella riguardante il riscatto di laurea da parte dei genitori in favore dei figli fiscalmente a carico.
Come specificato nell’articolo “Riscatto di periodi non coperti da contribuzione: la pace contributiva”, con la Legge n.26/2019, è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di effettuare una domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e periodi di studio universitari. Con l’applicazione di questa disposizione sono però sorti alcuni dubbi ai quali l’Agenzia delle entrate ha cercato di dare una risposta.
Quest’ultima ha replicato a un Interpello con il quale si chiedevano maggiori chiarimenti relativamente al caso in cui la spesa fosse sostenuta da un soggetto diverso dal beneficiario, in particolar modo dai genitori dello stesso.
Pace contributiva: versamenti effettuati dai genitori
Per quanto riguarda la tematica della pace contributiva è la stessa Legge 26/2019 all’art. 20 comma 3 a darci una risposta stabilendo che “è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 Pagina 2 di 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. È quindi presente un’espressa previsione del legislatore che ammette l’esercizio della facoltà di riscatto dai parenti ed affini entro il secondo grado, i quali potranno fruire della detrazione dell’imposta del 50%.
Un’ulteriore precisazione che viene fatta è che il beneficio fiscale è ammesso se i contributi sono versati indifferentemente per un familiare a carico o un familiare non a carico.
Viene poi ricordato che tali importi possono essere versati in un’unica soluzione o in 120 rate mensili (di importo non inferiore a 30,00 €) e su di essi sarà possibile fruire della detrazione del 50% da ripartire in 5 rate.
Proviamo ora a fare un esempio per capire come vengono ripartite e calcolate le relative detrazioni:
Se il contribuente nel 2020 ha versato 200,00 € al mese per un totale di 2.400,00 €, nel 730/2021 potrà beneficiare di una detrazione di 240,00 € pari cioè a 1/5 del 50% della somma complessiva.
Supponiamo poi che nel 2021 il dichiarante incrementi il versamento, raddoppiandolo. In questo caso la detrazione presente nel 730/2022 sarà complessivamente di 480,00 €, pari cioè alla seconda rata relativa al versamento del 2020 (240,00 €) sommata alla prima rata del versamento 2021 (ulteriori 240,00 €).
Riscatto di laurea: versamenti per inoccupati fiscalmente a carico
Con la L.26/2019 non è stata introdotta una nuova tipologia di riscatto di laurea ma esclusivamente una nuova modalità di calcolo dello stesso, quindi nulla cambia in riferimento alle condizioni per il suo utilizzo.
In merito al pagamento da parte dei genitori o di altri familiari, rimane quindi ferma la disposizione della Circolare n.19/2020, la quale prevede l’ammissibilità della detrazione del 19%, al rigo E8-10/codice 32 del Modello 730, dei contributi versati da parte di un contribuente per un soggetto fiscalmente a carico e inoccupato. Con questo ultimo termine si vuole indicare chi non ha mai svolto un’attività lavorativa sia come lavoratore subordinato e sia come lavoratore autonomo.
Al contrario, qualora il soggetto beneficiante del riscatto abbia già prestato qualsivoglia attività lavorativa che ha comportato l’iscrizione a una qualsiasi gestione previdenziale, il contribuente stesso o i familiari di cui risulta a carico fiscalmente potranno beneficiare della deduzione dai redditi ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, prevista per il rigo E21 del Modello 730.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN