Per poter accedere al credito di imposta beni strumentali è necessario che la fattura riporti il riferimento normativo relativo all’agevolazione; in caso contrario si decade dal beneficio, salvo regolarizzare il documento contabile. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia.
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive che si trovano nel territorio dello Stato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, o anche fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, compete un credito di imposta che varia in base alla tipologia dei beni acquistati.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 438 dello scorso 5 ottobre, interviene sull’argomento, chiarendo le modalità da seguire per la regolarizzazione di una fattura cartacea o elettronica priva delle caratteristiche richieste.
Infatti il comma 195 dell’art. 1 della Legge 160/2019 prevede che: Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.
Se il documento, in caso di controlli e verifiche, è trovato privo dell’indicazione, non è considerato valido e l’agevolazione viene revocata, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.
La fattura che non riporta il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata quindi documentazione idonea.
Proprio sulla base di ciò, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come si possa regolarizzare la mancata indicazione del riferimento di Legge.
In caso di fattura cartacea, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro.
In caso di fattura elettronica sono possibili due alternative:
- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che dovrà comunque essere conservata ai sensi dell’art. 34, c. 6, del DPR/1973;
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019.
Rita Martin – Centro Studi CGN