La visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico è un requisito indispensabile per poter beneficiare del bonus facciate e deve essere rispettato sia per i lati esterni sia per i lati interni? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 1, commi 219/224 della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto il “bonus facciate”, il famoso sconto fiscale per riqualificare esteticamente gli edifici delle nostre città, che consente di recuperare il 90% dei costi a tal fine sostenuti nel corso dell’anno 2020, ripartito in 10 quote annuali di pari importo.
Sono agevolabili i lavori per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, purché realizzati nelle zone A e B (indicate nel Decreto Ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, inclusi:
- la semplice pulitura e tinteggiatura;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, grondaie e pluviali, parapetti, cornici;
- le spese correlate (installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva e imposta di bollo, ecc.).
A seguito della pubblicazione della Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 e della Guida al bonus facciate, si è discusso anche in merito alla detraibilità delle spese sostenute per suddetti interventi di recupero, qualora vengano eseguiti sulle facciate non visibili dalla strada.
Un primo chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia delle entrate si è avuto con la Risposta n. 348 (in merito alla quale si rimanda all’articolo “Bonus facciate: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia”), con la quale è stata esclusa la detraibilità delle spese sostenute per il rifacimento di superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili esternamente.
Più di recente, con la Risposta n. 418 del 29 settembre, l’Amministrazione finanziaria si è occupata degli interventi eseguiti sulle facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l’affaccio sulla strada pubblica, escludendo anch’essi dal beneficio.
Per giungere a tale conclusione, si è partiti dalla considerazione di cui alla stessa Circolare n. 2/E del 2020, già presa in esame in risposta al precedente interpello: gli interventi devono essere realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Di conseguenza, qualora l’immobile si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l’intervento non rientra tra quelli agevolabili.
Con tale recente pronuncia, quindi, l’Agenzia ha confermato che il requisito della visibilità dell’edificio è necessario per poter beneficiare della detrazione “bonus facciate”, non solo ove si tratti di interventi che insistono sulle facciate interne, ma anche nel caso di facciate esterne di immobili estromessi dalla visibilità dalla strada adibita al pubblico passaggio.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN