L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 60/E del 28 settembre 2020, ha definitivamente superato quanto disposto dalla Circolare 24/E del 2020 in merito al limite massimo di spesa sul quale è possibile beneficiare del Superbonus al 110% per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e sistemi di accumulo integrati.
Innanzitutto va ricordato che i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non potrebbero usufruire direttamente del Superbonus. Nonostante ciò, gli stessi vengono comunque previsti dal Decreto Rilancio, al comma 5 dell’art. 119, e per questo possono ritenersi agevolabili con il bonus del 110%. Sia l’installazione di pannelli fotovoltaici sia quella dei sistemi di accumulo integrati rientrano nella categoria degli interventi trainati e per questo necessitano della presenza di un ulteriore intervento principale, definito trainante.
Per poter ammettere il beneficio fiscale e considerare gli interventi trainati come collegati a quelli trainanti, è necessario che i primi debbano essere sostenuti nell’intervallo di tempo esistente tra la data di inizio e la data di fine lavori relative all’effettuazione degli interventi principali.
La Risoluzione dell’Agenzia arriva in risposta ad un interpello di un contribuente, proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio formato da quattro unità. L’intenzione dei condomini era quella di effettuare sulle parti comuni diversi interventi, quali: posa in opera del cappotto termico, sostituzione infissi, sostituzione impianti autonomi di climatizzazione, restauro della facciata e riduzione del rischio sismico. A tali interventi si aggiungevano quelli inerenti le opere di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sistemi di accumulo integrati e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Tra i chiarimenti richiesti dal dichiarante, quello che più ci interessa in questa sede è quello relativo ai limiti di spesa ammessi a beneficiare del bonus sopra citato. Nello specifico l’istante chiedeva di precisare se i tetti andassero calcolati a intervento o a gruppi di intervento tra loro complementari. A tal proposito veniva posta particolare attenzione nell’esame dei limiti inerenti gli interventi per l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati.
È bene segnalare che, nella previsione iniziale, si chiariva che per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei precedenti impianti il limite di spesa fosse unico e ammontasse a 48.000,00 € e, comunque, a 2.400,00 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La Risoluzione 60/E ha riformato tale disposizione chiarendo che il limite di spesa sopra descritto va distintamente riferito ai due tipi di intervento.
Ad esempio, nel caso in cui il contribuente Alfa decidesse di installare un impianto solare fotovoltaico per un costo totale di 30.000,00 € e un sistema di accumulo per una cifra pari a ulteriori 30.000,00 € il tetto massimo sul quale sarà possibile calcolare la detrazione non sarà di 48.000,00 € come previsto in principio, ma 96.000,00 €. Tutte le spese sostenute potrebbero quindi beneficiare del bonus.
Ai fini del calcolo complessivo del tetto massimo di spesa è necessario chiarire che nel caso in cui sul medesimo immobile siano stati effettuati più interventi agevolabili, come nel caso sottoposto a chiarimenti, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarebbe da calcolare considerando la somma di tutti gli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Il chiarimento ora fornito diventa quindi essenziale al fine del corretto calcolo del tetto di spesa complessivamente agevolabile.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN