Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.
In particolare, le nuove norme, prevedono:
- il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
- l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
- l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
- il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Il D.L. n. 201/2011 incide dunque sulla disciplina dell’antiriciclaggio e impone, con l’obiettivo di dare un importante contributo alla lotta all’evasione fiscale, una forte riduzione della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante.
Come già precisato nell’articolo di Fisco 7 del 12/09/2011, la regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
I professionisti dell’area contabile sono tenuti a comunicare le infrazioni di cui siano venuti a conoscenza entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre che all’Agenzia delle Entrate, in modo che si attivino i relativi controlli fiscali.
Nel caso di contabilità ordinarie si dovrà porre particolare attenzione alle modalità con cui vengono pagate le fatture ed eseguiti i prelievi ed i versamenti fra soci e società; nel caso di contabilità semplificate il professionista è libero da responsabilità in quanto non in grado di rilevare pagamenti in contanti delle fatture oltre la soglia, al meno che nella fattura non risulti la dicitura “pagata in contanti”, in tale caso potrebbe risultar difficile dimostrare di non esser stato in grado di riscontrare la violazione.
Va segnalato che, in casi di sanzioni per violazioni di tali norme, chi ha commesso l’illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l’istituto dell’oblazione (art. 16 Legge 689/81, richiamato dall’art. 60 del D.Lgs. 231/07).
Tale possibilità è prevista per gli operatori che compiono i pagamenti irregolari e non per le mancate comunicazioni al Ministero. Ne deriva una conseguenza paradossale: chi omette di effettuare la comunicazione rischia di pagare molto di più di chi compie l’illecito!
Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Si riporta di seguito la tabella inserita nell’articolo di Fisco 7 del 12/09/2011, opportunamente modificata con le novità del “Decreto Salva Italia”:
Arco temporale di riferimento |
Soglia |
Fino al 29.04.2008 |
12.500 euro |
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008 |
5.000 euro |
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010 |
12.500 euro |
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011 |
5.000 euro |
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011 |
2.500 euro |
Dal 06.12.2011 |
1.000 euro |
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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