Il 20 ottobre 2020 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre (terzo trimestre 2020).
Si ricorda che sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro le fatture di importo complessivo superiore a 77,47 euro emesse in relazione ad operazioni:
- fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale;
- non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;
- esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
- escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72;
- poste in essere dai contribuenti in regime agevolato (minimi e forfettari).
Le originarie scadenze di pagamento sono state variate dall’art. 26 del decreto crescita che ha previsto la proroga del versamento al 20 ottobre 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, anche nei seguenti casi:
- imposta di bollo del primo trimestre 2020, se di importo inferiore a 250 euro;
- imposta di bollo dei primi due trimestri 2020, se di importo complessivo inferiore a 250 euro.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “fatture e corrispettivi”, si può verificare l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate dai contribuenti attraverso lo SDI. Un servizio che in passato ha manifestato qualche problema di precisione ma che, di mese in mese, sta migliorando la sua attendibilità.
Il pagamento potrà essere eseguito direttamente nella propria area riservata, tramite addebito sul proprio conto corrente bancario, oppure mediante l’utilizzo del modello F24. In questo caso i codici tributo da utilizzare il 20 ottobre saranno i seguenti:
- 2521 per il primo trimestre;
- 2522 per il secondo trimestre;
- 2523 per il terzo trimestre.
Nessuna proroga è prevista per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture del quarto trimestre 2020 che dovrà essere eseguito entro il 20 gennaio 2021 e, se eseguito tramite modello F24, con codice tributo 2524.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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