Proroga versamenti al 30 ottobre con maggiorazione dello 0,8%: sì…ma non per tutti

C’è tempo fino al 30 ottobre per pagare le imposte scadute a luglio e agosto con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni. Chiariamo, anche attraverso dei casi pratici, quali sono i soggetti interessati, quali sono i requisiti necessari e quali sono i versamenti oggetto di proroga.

L’art. 98-bis del DL 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”), inserito dalla legge di conversione 126/2020 ha previsto la possibilità per i soggetti:

  • che esercitano attività per le quali sono approvati i modelli ISA (c.d. “Soggetti ISA” definiti dall’art. 1, commi 1 e 2, del DPCM 27/06/2020);
  • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

di poter regolarizzare i mancati versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, scaduti il 20 luglio ovvero il 20 agosto, senza applicazione di sanzioni, entro venerdì 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

Per far fronte alle criticità derivanti dall’emergenza COVID-19, con la conversione in Legge del decreto “Agosto” viene recepita la richiesta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, concedendo una ulteriore “proroga” dei versamenti al 30 ottobre, rispetto a quella già prevista dal DPCM del 27 giugno 2020 che aveva rinviato, per i “soggetti ISA”, i termini di versamento del saldo e degli acconti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP al 20 luglio ovvero al 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%.

Sintesi proroghe versamenti 2020 per i contribuenti che svolgono attività per i quali sono approvati gli ISA

Proroga versamenti al 30 ottobre con maggiorazione dello 0,8%: sì…ma non per tutti

Vediamo nel dettaglio l’ambito soggettivo, le condizioni ed i versamenti coinvolti nella nuova proroga.

Soggetti interessati

L’art. 98-bis del Decreto Agosto richiama tra i contribuenti che possono beneficiare della nuova proroga quelli già interessati dall’art. 1, commi 1 e 2, del DPCM del 27 giugno 2020, ovvero:

a) soggetti che:

  • esercitano attività economica (sia impresa che lavoro autonomo) per la quale è stato approvato un modello ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (fissato in 5.164.569,00 euro);

b) contribuenti forfetari (ex art. 1, commi da 54 a 89 della L.190/2014) e contribuenti minimi (ex art. 27 comma 1 del D.L.98/2011) che esercitano attività per le quali è approvato il modello ISA (anche se, per espressa previsione normativa, non dovranno presentare il modello ISA);

c) soggetti per i quali è approvato il modello ISA ma che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio inizio/cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.);

d) soggetti che partecipano a società/associazioni che dichiarano i redditi per “trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, interessate all’applicazione degli ISA (ad esempio soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari/coniugali, soci di società di capitali trasparenti).

Non rientrano, invece, nella proroga al 30 ottobre gli stessi soggetti che non hanno potuto beneficiare della precedente proroga, tra i quali:

  • persone fisiche che NON esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • soggetti che NON partecipano a società/associazioni “trasparenti”;
  • soggetti che esercitano attività (di impresa o di lavoro autonomo) per le quali NON è stato approvato il modello ISA;
  • soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA ma che dichiarano compensi/ricavi superiori a 5.164.569,00 euro;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari del solo reddito agrario ai seni dell’art. 32 del TUIR (vedi interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 330, agosto 2019);
  • soggetti IRES con termini di versamento ordinari che scadono oltre il 30 giugno 2020 (ad esempio le società che approvano il bilancio entro 180 giorni, esercizi non solari).

Condizione del calo del fatturato

I soggetti interessati possono beneficiare della proroga al 30 ottobre 2020 SOLO a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La norma non fornisce ulteriori chiarimenti circa la condizione della determinazione del calo del fatturato; pertanto si ritengono applicabili, per analogia, gli stessi chiarimenti forniti per la determinazione della riduzione del fatturato prevista per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18 D.L. 23/2020) e per l’erogazione del contributo a fondo perduto (art. 25 del D.L. 34/2020).

Versamenti oggetto di proroga

L’art. 98-bis prevede che la proroga interessi i versamenti, in tutto o in parte, non effettuati alle scadenze del 20 luglio o del 20 agosto, (saldo e primo acconto) “risultanti dalle dichiarazione dei redditi, dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive” (art. 1 del DPCM del 27 giugno 2020).

Si ritiene che tale proroga si estenda anche al pagamento del saldo IVA annuale riferito all’esercizio 2019, qualora si sia optato per il versamento dell’IVA a saldo entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi.

Si ipotizzino le seguenti casistiche.

Caso 1

Mario Rossi, contribuente forfetario, svolge attività di ingegnere (Codice Attività 71.12.10).

Alla scadenza del 20 agosto 2020 non ha versato il saldo e il primo acconto relativi alle imposte risultanti dal Modello Redditi 2020.

Il fatturato relativo al 1° semestre 2020 è pari a 22.000 euro mentre il fatturato relativo al 1° semestre 2019 ammonta a 35.000 euro. Il calo del fatturato è pari al 37,14%.

In tal caso, il contribuente:

  • rientra tra i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il codice Ateco dell’attività svolta è approvato il modello ISA BK02U – Attività degli studi di ingegneria, pur non dovendolo applicare e presentare il modello ISA per espressa previsione normativa);
  • presenta un calo del fatturato tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 di almeno il 33% (- 37,14%).

Potrà usufruire della proroga al 30 ottobre 2020 maggiorando i tributi non versati dello 0,8%.

Caso 2

Marco Bianchi, svolge attività edile di installazione di pavimenti e rivestimenti (Codice Ateco 43.33.00) in contabilità semplificata.

Alla scadenza del 20 agosto 2020 non ha versato il saldo e il primo acconto relativi alle imposte risultanti dal Modello Redditi 2020 e IRAP 2020.

Il fatturato relativo al 1° semestre 2020 è pari a 45.000 euro mentre il fatturato relativo al 1° semestre 2019 ammonta a 60.000 euro. Il calo del fatturato è pari al 25%.

In tal caso, il contribuente:

  • rientra tra i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il codice Ateco dell’attività svolta è approvato il modello ISA BG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici);
  • NON presenta un calo del fatturato tra il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 di almeno il 33% (-25%)

NON potrà usufruire della proroga al 30 ottobre 2020 (per i mancati versamenti, potrà avvalersi del ravvedimento operoso).

Silena Stival – Centro Studi CGN