Dal 15 ottobre al 31 dicembre: ancora un rinvio per la riscossione esattoriale

A causa del protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19, è stata disposta una ulteriore proroga della riscossione affidata agli Agenti della Riscossione. Riepiloghiamo le principali novità e scadenze.

Bisogna fare attenzione ai termini della questione, perchè la predetta proroga non è una replica pedissequa delle precedenti disposizioni Decreto Cura Italia (D.L. n. 18-2020 conv. in L. n. 27-2020), Decreto Rilancio (D.L. n. 34-2020 conv. in L. n. 77-2020) e Decreto Agosto (D.L. n. 104-2020 conv. in L. n. 126-2020).

Innanzitutto, i pagamenti dovuti:

  • sulle cartelle di pagamento emesse con riferimento ad entrate tributarie e non tributarie,
  • sugli atti esecutivi degli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA,
  • sugli avvisi di addebito INPS,

scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 (anzichè al 15 ottobre come finora previsto).

Pertanto i previsti pagamenti da effettuarsi entro il 30 novembre 2020 scadranno al 31 gennaio 2021.

Si ricorda che è possibile inoltrare richiesta di rateazione della cartella di pagamento fino al 31 gennaio 2021 ma, ove richiesta entro il 31 dicembre 2020, potrà usufruire della possibilità di non decadere al mancato pagamento di n. 10 rate anche non consecutive. A partire dalle rateazioni richieste dal 1° gennaio 2021, invece, il limite di rate per la decadenza del piano sarà di n. 5 rate non pagate anche non consecutive.

Inoltre, sono stati prorogati di 12 mesi i termini di notificazione dei carichi successivamente specificati, delle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della Riscossione, dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che il termine iniziale dell’8 marzo è stato anticipato al 21 febbraio per tutti i soggetti (persone fisiche e non) che a quella data avevano la residenza o la sede legale ovvero operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.

In particolare si tratta della proroga:

  • del verificarsi delle cause di discarico per inesigibilità dell’Agente della Riscossione,
  • dei termini di decadenza e prescrizione scadenti nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento,
  • dei termini di sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Ancora, si fa presente che il predetto D.L. n. 129/2020 ha introdotto una proroga di due anni dei termini di decadenza e prescrizione per notificare gli atti dell’anno 2020.

Attenzione che nessuna proroga invece è stata prevista per il pagamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” da corrispondere nell’anno 2020, per cui si dovrà procedere al versamento tassativamente entro il 10 dicembre 2020 (art. 68 c.3 D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo